Approvate anche precisazioni per le VEPA nei porticati e 240 giorni di tempo per la rimozione degli abusi edilizi in caso di malattia o disagio socioeconomico
Inizia a prendere forma la versione definitiva del Decreto Salva Casa. Ieri la Commissione Ambiente della Camera ha votato alcuni emendamenti al ddl di conversione che ridisegnano la definizione di stato legittimo dell’immobile e i confini dell’edilizia libera.
Stato legittimo dell'immobile, confini più larghi
Per la dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile non si dovrà tenere conto delle eventuali difformità presenti sulle parti comuni dell’edificio.
Analogamente, le difformità presenti nelle singole unità immobiliari non avranno alcun impatto sullo stato legittimo dell’intero edificio.
Lo stato legittimo dell’immobile, lo ricordiamo, è utile a dimostrare che un immobile è conforme alle norme edilizie esistenti ed è una condizione indispensabile per realizzare interventi edilizi sull’immobile e concludere compravendite.
Le semplificazioni introdotte mirano a rendere commerciabili un maggior numero di immobili, ma anche a includere più edifici nei programmi di riqualificazione che possono poi accedere agli incentivi fiscali.
Sull’argomento sono già piovute le critiche dell’opposizione. Il vicecapogruppo M5S alla Camera, Agostino Santillo, ha sottolineato che le diffomità di cui non si terrà conto potrebbero essere di lievi entità, ma anche considerevoli come per esempio una sopraelevazione non autorizzata.
Edilizia libera e VEPA nei porticati
Tra gli interventi di edilizia libera è inserita l’installazione delle pergole bioclimatiche, che vengono assimilate alle tende da sole e tende a pergola con telo retrattile, già annoverate tra i lavori in edilizia libera nella prima versione del Decreto Salva Casa.
Gli emendamenti introducono una precisazione sulle VEPA. Il decreto Salva Casa ha previsto l’installazione delle VEPA in regime di edilizia libera anche per chiudere i porticati. In base agli emendamenti approvati, prima di procedere bisognerà controllare che i porticati non siano gravati da diritti di uso pubblico e non siano collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicenti le aree pubbliche.
Rimozione degli abusi edilizi, 240 giorni di tempo
Per la rimozione degli abusi edilizi, che normalmente deve avvenire entro 90 giorni dall’ordine del Comune, potrà essere concesso un tempo aggiuntivo, fino a 240 giorni, in presenza di comprovate esigenze di salute o gravi situazioni di disagio socio-economico.
Fonte: Edilportale
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