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Onlus, Superbonus maggiorato se l’immobile è di proprietà


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L’organizzazione di volontariato potrà fruire della misura che prevede un favorevole computo delle detrazioni solo se è rispettato il titolo di possesso previsto dalla norma


Una Onlus che si occupa di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica, può avvalersi delle particolari modalità di calcolo delle detrazioni, disciplinate dal comma 10-bis dell’articolo 119 del Dl n. 34/2020, sui lavori di risparmio energetico effettuati sulle unità immobiliari di sua proprietà, censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Le attività svolte dalla Onlus, incluse quelle direttamente connesse alle attività istituzionali, non sono di ostacolo all’applicazione della norma di favore. Diversamente, per gli immobili posseduti a seguito di una concessione comunale, e non in base a uno dei titoli previsti dal citato comma 10-bis del Dl “Rilancio”, (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso), l’istante dovrà attenersi alle modalità di calcolo ordinarie, previste dal comma 8­bis dell'articolo 119 del decreto “Rilancio”.


Sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 2 dell’8 gennaio 2024. L’istante è una Onlus che svolge attività di assistenza sanitaria e sociale, oltre “ad altre attività ''direttamente connesse'' a quelle statutarie istituzionali quali quella sanitaria non resa esclusivamente a favore di persone svantaggiate (''Assistenza Sanitaria Connessa'') e di formazione (non resa a favore di persone svantaggiate) alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 10, comma 5, D.lgs. 460/199”. Considerato che vuole effettuare degli interventi di risparmio energetico e fruire delle detrazioni Superbonus, su diversi immobili detenuti, chiede se fra le attività delle Onlus “assistenza sociale e socio-sanitaria” e  “assistenza sanitaria” indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera a), n. 1 e n. 2, Dlgs n. 460/1997, da lui svolte, possano essere incluse anche le attività ''direttamente connesse'' (limitatamente alla “'Assistenza Sanitaria Connessa”') e l’attività a supporto generale relativa all'amministrazione. La Onlus istante precisa che gli immobili, censiti nelle categorie catastali (B/1, B/2 o D/4), sono posseduti alcuni in piena proprietà, altri in comodato gratuito, altri tramite concessione comunale nella forma del ''Canone Ricognitorio''.


L’Agenzia ricorda in primo luogo la norma del decreto “Rilancio”, su cui verte l’interpello (comma 10-bis dell'articolo 119 del Dl n. 34/2020). La disposizione stabilisce che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le Organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei registri e le Associazioni di promozione sociale (Aps) che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali, i cui membri del cda non percepiscono compensi o indennità e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione), determinano il limite di spesa ammesso al Superbonus moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal rapporto immobiliare dell’Omi.


Chiarimenti sul peculiare calcolo di spesa a favore del settore volontariato sono stati forniti anche con le circolari n. 3/2023 e 13/2023. La norma, rileva l’Agenzia, è soggetta alle seguenti condizioni:

  • Deve trattarsi di una Onlus, Odv o Aps che si occupa di servizi sociosanitari, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità

  • Gli edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, oggetto degli interventi agevolabili, devono essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito anteriormente al 1° giugno 2021, data di entrata in vigore del comma 10-bis


L’Agenzia per quanto riguarda le attività agevolabili svolte dalla Onlus istante, fornisce un’interpretazione estensiva, ritenendo che possano rientrare nella misura di favore anche quelle direttamente connesse a quelle istituzionali nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse, in base alle condizioni indicate dall’articolo 10, comma 5 del Dlgs n. 460/1997. Per quanto riguarda, invece, il titolo di possesso dell’immobile oggetto di intervento, è necessario attenersi strettamente a quanto indicato dalla norma: l’agevolazione vale solo se i beni, aventi categoria catastale B/1, B/2 e D/4, sono posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito anteriormente al 1° giugno 2021.


In conclusione, la Onlus istante potrà fruire delle particolari e vantaggiose modalità di calcolo per il computo della detrazione spettante, per gli interventi effettuati sugli immobili in cui svolge le attività di assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria (articolo 10, comma 1, lettera a) nn. 1 e 2 del Dlgs n. 46/1997), le attività direttamente connesse a quelle istituzionali e quelle aventi carattere accessorio, solo per gli immobili posseduti in base a uno dei titoli indicati dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato (e ovviamente nel rispetto di tutte le altre condizioni previste per l’applicazione del Superbonus. Mentre per gli immobili posseduti in base a una concessione comunale, dovrà attenersi alle modalità di calcolo ordinarie (articolo 119, comma 8-bis del decreto “Rilancio”). Fonte: FiscoOggi

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