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Superbonus e CILAS 2025: cosa succede se manca la compilazione corretta?

  • Immagine del redattore: Agefis
    Agefis
  • 3 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min
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La mancata compilazione del quadro “F” nella CILAS può comportare la decadenza dal Superbonus, ma restano accessibili le detrazioni fiscali ordinarie. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 122/2025, ha chiarito le conseguenze di errori nella CILAS e le possibili vie di regolarizzazione, incluso il ravvedimento operoso.



Quali sono le conseguenze della mancata compilazione della CILAS per il Superbonus?


L’omessa o errata compilazione del quadro “F” della CILAS comporta la perdita del Superbonus, ma non esclude altre agevolazioni fiscali. Secondo l’art. 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), la CILAS deve obbligatoriamente attestare la legittimazione urbanistica dell’immobile. In caso contrario:


  • Il diritto al Superbonus decade automaticamente.

  • È possibile accedere ad altre detrazioni (Sismabonus, Ecobonus o recupero edilizio) se i requisiti sono rispettati.


Nota importante: questo vale anche se l’immobile è stato successivamente regolarizzato con una sanatoria urbanistica o catastale.



È possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso?


Sì, la violazione può essere sanata tramite ravvedimento operoso anche se il credito Superbonus è stato già ceduto. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che:


  • Si considera come data della violazione quella dell’invio del modello di cessione del credito.

  • Le sanzioni e gli interessi sono calcolati sull’importo della detrazione Superbonus indebitamente fruita e da restituire, sottratta delle eventuali detrazioni ordinarie spettanti.


Procedura per il ravvedimento operoso:


  1. Correzione della violazione: aggiornamento della CILAS e regolarizzazione fiscale.

  2. Calcolo delle sanzioni e interessi: applicati solo sulla quota di agevolazione non spettante.

  3. Pagamento e comunicazione: versamento di quanto dovuto e aggiornamento dell’Agenzia delle Entrate.


Importante: questo approccio è valido anche se il contribuente ha ceduto il credito a soggetti terzi.



La plusvalenza sulla vendita dell’immobile con lavori Superbonus è tassabile?


Dipende dalla situazione specifica. Se il Superbonus è decaduto per errori nella CILAS:


  • Non si applica la tassazione specifica prevista per le plusvalenze da immobili oggetto di lavori Superbonus (art. 67, comma 1, lett. b-bis, TUIR).

  • Si applicano le regole generali per la tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili entro cinque anni dall’acquisto, salvo eccezioni (successione o abitazione principale).


Quando scatta la tassazione plusvalenze Superbonus:


  • Sì: se il beneficio Superbonus è stato fruito e i lavori si sono conclusi da meno di dieci anni.

  • No: se il Superbonus è decaduto o si rientra nelle eccezioni normative.




FAQ — Domande frequenti su CILAS e Superbonus 2025


Cosa succede se dimentico di compilare il quadro “F” della CILAS?

La mancata compilazione comporta la perdita del Superbonus, ma è possibile accedere a Sismabonus, Ecobonus o altre detrazioni ordinarie.


Posso regolarizzare l’errore nella CILAS dopo aver ceduto il credito?

Sì, tramite ravvedimento operoso, seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.


Se perdo il Superbonus, perdo anche tutte le altre agevolazioni?

No, si possono comunque richiedere le detrazioni ordinarie per gli stessi lavori.


La plusvalenza è tassabile se vendo l’immobile?

Solo se il Superbonus è stato fruito e i lavori si sono conclusi da meno di dieci anni, salvo eccezioni.

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