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Bonus edilizi e lavori in condominio: quando la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è obbligatoria


fotovoltaico su condominio

I lavori condominiali che beneficiano dei bonus edilizi impongono precisi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte dell’amministratore di condominio. Tuttavia, esistono eccezioni in cui l’invio dei dati sulle spese sostenute non è necessario. Le recenti FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate chiariscono i casi in cui l’amministratore è esonerato dall’adempimento.


Obbligo di comunicazione per lavori con bonus edilizi in condominio

In base alle norme vigenti, l’amministratore di condominio è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per interventi edilizi sulle parti comuni, indicando le quote di spesa imputate ai singoli condòmini. Questo obbligo è regolato dal Decreto Ministeriale del 1° dicembre 2016, che stabilisce tempi e modalità di invio della comunicazione.

L’obiettivo della comunicazione è consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata dei condòmini, facilitando l’accesso alle agevolazioni fiscali. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non esistono soglie minime di spesa che esentano dall’invio e che il singolo condòmino non può opporsi all’inserimento dei propri dati nella precompilata.


Quando la comunicazione all’Agenzia delle Entrate non è necessaria

Nonostante l’obbligo generale di trasmissione dei dati, esistono situazioni in cui l’invio non è richiesto:

  • Cessione del credito o sconto in fattura per tutti i condòmini

    Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 53174 del 21 febbraio 2024 ha stabilito che, se tutti i condòmini optano per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, l’amministratore non è tenuto a trasmettere alcuna comunicazione. Questo perché la detrazione fiscale viene completamente trasferita a terzi e non è necessario includere la spesa nella dichiarazione precompilata.

  • Rimborso totale da parte di un ente esterno

    Se un ente pubblico, come il Comune, copre interamente le spese per gli interventi edilizi, i condòmini non hanno diritto alla detrazione Irpef. Di conseguenza, l’amministratore non deve trasmettere alcuna informazione all’Agenzia delle Entrate.

  • Rimborso parziale da parte di un ente esterno

    Se il rimborso copre solo una parte della spesa, l’amministratore deve trasmettere solo i costi effettivamente rimasti a carico del condominio, indicando le quote di spesa spettanti a ciascun condòmino.


Lavori condominiali e obbligo di comunicazione nei condomìni minimi

Nei condomìni minimi, composti da un massimo di otto condòmini, l’obbligo di comunicazione varia in base alla presenza di un amministratore. Se l’amministratore è nominato, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo dell’anno successivo, i dati relativi agli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico sulle parti comuni. In assenza di un amministratore, invece, la comunicazione non è richiesta.


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