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Acquisto di crediti edilizi: tutto sul modello di comunicazione entrate per Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche


Schermo di computer con grafici

Modello di comunicazione entrate: cos’è e a cosa serve

Il nuovo modello di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, introdotto il 21 novembre 2024, rappresenta uno strumento essenziale per chi acquista crediti edilizi come quelli derivanti da Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere Architettoniche.

Grazie a questo modello, banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari possono attestare che i crediti d’imposta sono stati acquisiti per un importo pari o superiore al 75% del valore delle detrazioni fiscali. Tale attestazione consente di evitare la ripartizione obbligatoria in sei rate annuali, prevista in mancanza di comunicazione.


Come funziona il modello di comunicazione per i crediti edilizi

Obiettivo della comunicazione

La normativa, contenuta nell’articolo 121, comma 3-ter del Decreto Rilancio (DL 34/2020), introduce un meccanismo per favorire una gestione semplificata dei crediti edilizi.

I crediti acquisiti per almeno il 75% del loro valore possono essere utilizzati senza l’obbligo di rateizzazione, purché venga effettuata la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate. In mancanza di questa, i crediti verranno automaticamente suddivisi in sei rate annuali di pari importo.

Chi deve utilizzare il modello

Il modello è destinato esclusivamente a:

  • Banche e intermediari finanziari iscritti agli albi di settore.

  • Società di gruppi bancari, regolamentate dall’articolo 64 del Testo Unico Bancario.

  • Imprese assicurative autorizzate a operare in Italia.

Crediti interessati dalla misura

La comunicazione riguarda i crediti edilizi utilizzabili a partire dal 2025, identificati tramite un codice univoco.


Scadenze e modalità di invio del modello

Tempistiche di invio

  • Crediti già accettati: La comunicazione deve essere inviata tra il 3 e il 31 dicembre 2024.

  • Crediti non ancora accettati o acquistati dopo il 3 dicembre 2024: La trasmissione deve avvenire al momento dell’accettazione della cessione.

Modalità di trasmissione

Le modalità per l’invio della comunicazione comprendono:

  1. Piattaforma cessione crediti disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

  2. Flusso telematico attraverso software dedicati.

  3. Posta Elettronica Certificata (PEC).


Conseguenze del mancato invio

Per consentire l’elaborazione tecnica delle ripartizioni, la Piattaforma cessione crediti resterà inattiva dal 1° al 7 gennaio 2025. Durante questo periodo, non sarà possibile effettuare compensazioni per i crediti relativi agli anni successivi al 2024.

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