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Cortile condominiale: รจ sempre bene comune? Alcuni casi particolari

  • 30 lug 2024
  • Tempo di lettura: 4 min

Condominio bianco con prato verde ed alberi

Il cortile condominiale si definisce come lo spazio scoperto con la funzione primaria di assicurare aria e luce alle unitร  immobiliari che su di esso si affacciano. Normalmente รจ bene comune, ma รจ sempre cosรฌ?



Il cortile รจ quello spazio scoperto esistente allโ€™interno di un condominio, e quindi la superficie calpestabile, con la sovrastante colonna dโ€™aria, la cui funzione primaria รจ quella di assicurare aria e luce alle unitร  immobiliari che su di esso si affacciano (Cass., sez. II, 15/06/2012, n. 9875). Normalmente il cortile รจ un bene comune. A tale proposito si ricorda che secondo lโ€™articolo 1117 c.c. sono oggetto di proprietร  comune tutte le parti dellโ€™edificio necessarie allโ€™uso comune, come il suolo su cui sorge lโ€™edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili.

Al medesimo regime del cortile, espressamente contemplato dallโ€™art. 1117 c.c., n.1, tra i beni comuni, salvo specifico titolo contrario, rimane sottoposto altresรฌ il cavedio โ€“ altrimenti denominato chiostrina, vanella o pozzo luce โ€“ e cioรจ il cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dellโ€™edificio comune, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari, quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi (Cass. civ., sez. II, 07/04/2000, n. 4350).


Esclusione di unitร  immobiliari dalla comproprietร  di beni

Non si puรฒ escludere perรฒ lโ€™esclusione di alcune unitร  immobiliari dalla comproprietร  di beni presuntivamente comuni; ciรฒ puรฒ evincersi dal titolo costitutivo del condominio o deve essere prevista nel regolamento di condominio che, tuttavia, puรฒ produrre lโ€™effetto di modificare il contenuto del diritto dominicale dei proprietari delle singole unitร  immobiliari โ€“ altrimenti esteso a tutti i beni che, per espressa previsione normativa come il cortile o per la loro strutturale destinazione, sono qualificabili come comuni โ€“ solo quando sia allegato allโ€™atto costitutivo e in esso richiamato in modo da esserne parte integrante o, ancora, quando, ancorchรฉ atto autonomo, sia qualificabile come โ€œespressione di autonomia negozialeโ€ e cioรจ sia โ€œapprovato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciรฒ a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioniโ€ (Cass. civ., sez. II, 06/07/2022, n. 21440).


Il cortile tra piรน edifici

La presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dallโ€™art. 1117 c.c., senzโ€™altro applicabile quando si tratti di parti dello stesso edificio, puรฒ ritenersi applicabile in via analogica anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensรฌ di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, purchรฉ si tratti di beni oggettivamente e stabilmente destinati allโ€™uso od al godimento degli stessi, come nel caso di cortile esistente tra piรน edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano. La Cassazione ha notato che la concreta ed oggettiva destinazione del cortile al servizio di una unico originario complesso immobiliare, poi, confluito in distinti caseggiati, ne determina funzionalmente la natura comune a tutti gli edifici serviti, senza necessitร  di ulteriore specificazione nei singoli atti di acquisto; infatti per effetto della โ€œpresunzioneโ€ di cui allโ€™art. 1117 c.c., comma 1, e della la trascrizione di detti atti di acquisto di proprietร  esclusiva โ€“ comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni โ€“ la situazione condominiale che ne risulta รจ opponibile ai terzi (Cass., Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3852).


Area esterna e mancanza di espressa riserva di proprietร  nel titolo originario di costituzione del condominio

Lโ€™area esterna di un edificio condominiale, della quale manchi unโ€™espressa riserva di proprietร  nel titolo originario di costituzione del condominio e sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unitร  immobiliari, puรฒ essere ritenuta di natura condominiale, ai sensi dellโ€™art. 1117 c.c., in quanto soggetta alla speciale normativa urbanistica dettata dallโ€™art. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, introdotto dallโ€™art. 18 della l. n. 765 del 1967, ove venga accertato che la stessa sia destinata a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante, e che poi, in corso di costruzione, sia stata riservata a tale fine e non impiegata, invece, per realizzarvi opere di altra natura (Cass. civ., sez. II, 8 marzo 2017, n. 5831).


Diritto di condominio sul cortile a seguito di frazionamento dellโ€™edificio

Si osserva che il condominio, generalmente, sorge con il primo atto di frazionamento dellโ€™edificio, in precedenza appartenente ad un solo proprietario, e dunque con il primo atto traslativo della proprietร  dal quale emerga che le singole unitร  immobiliari appartengono a piรน soggetti e vi siano beni comuni. Anche per effetto di una divisione (giudiziale o amichevole) lโ€™acquisto della proprietร  esclusiva delle singole unitร  abitative di un edificio in capo alle parti (giร  comproprietarie di porzione delle stesse in forza di comunione ereditaria) e la presenza di parti comuni,ย puรฒ determinare la nascita di un condominio,ย al quale applicare la relativa disciplina.Allo stesso modo, in caso di frazionamento della proprietร  di un edificio comune in distinte unitร  immobiliari, a seguito dellโ€™attribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale โ€œpro indivisoโ€ di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano โ€“ in tale momento costitutivo del condominio โ€“ funzionali allโ€™uso comune, come il cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di piรน edifici limitrofi. Tale presunzione puรฒ essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce allโ€™aggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dellโ€™immobile contenuta nellโ€™ordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontร  di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietร  del cortile (Cass. civ., sez. II, 16/01/2024, n. 1615). In altre parole lโ€™art. 1117 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimitร , trova piena applicazione anche nel caso di condominio โ€œcreato in sede giudizialeโ€.


Fonte: Ediltecnico

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