Cortile condominiale: รจ sempre bene comune? Alcuni casi particolari
- 30 lug 2024
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Il cortile condominiale si definisce come lo spazio scoperto con la funzione primaria di assicurare aria e luce alle unitร immobiliari che su di esso si affacciano. Normalmente รจ bene comune, ma รจ sempre cosรฌ?
Il cortile รจ quello spazio scoperto esistente allโinterno di un condominio, e quindi la superficie calpestabile, con la sovrastante colonna dโaria, la cui funzione primaria รจ quella di assicurare aria e luce alle unitร immobiliari che su di esso si affacciano (Cass., sez. II, 15/06/2012, n. 9875). Normalmente il cortile รจ un bene comune. A tale proposito si ricorda che secondo lโarticolo 1117 c.c. sono oggetto di proprietร comune tutte le parti dellโedificio necessarie allโuso comune, come il suolo su cui sorge lโedificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili.
Al medesimo regime del cortile, espressamente contemplato dallโart. 1117 c.c., n.1, tra i beni comuni, salvo specifico titolo contrario, rimane sottoposto altresรฌ il cavedio โ altrimenti denominato chiostrina, vanella o pozzo luce โ e cioรจ il cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dellโedificio comune, destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari, quali ad esempio bagni, disimpegni, servizi (Cass. civ., sez. II, 07/04/2000, n. 4350).
Esclusione di unitร immobiliari dalla comproprietร di beni
Non si puรฒ escludere perรฒ lโesclusione di alcune unitร immobiliari dalla comproprietร di beni presuntivamente comuni; ciรฒ puรฒ evincersi dal titolo costitutivo del condominio o deve essere prevista nel regolamento di condominio che, tuttavia, puรฒ produrre lโeffetto di modificare il contenuto del diritto dominicale dei proprietari delle singole unitร immobiliari โ altrimenti esteso a tutti i beni che, per espressa previsione normativa come il cortile o per la loro strutturale destinazione, sono qualificabili come comuni โ solo quando sia allegato allโatto costitutivo e in esso richiamato in modo da esserne parte integrante o, ancora, quando, ancorchรฉ atto autonomo, sia qualificabile come โespressione di autonomia negozialeโ e cioรจ sia โapprovato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciรฒ a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioniโ (Cass. civ., sez. II, 06/07/2022, n. 21440).
Il cortile tra piรน edifici
La presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dallโart. 1117 c.c., senzโaltro applicabile quando si tratti di parti dello stesso edificio, puรฒ ritenersi applicabile in via analogica anche quando si tratti non di parti comuni di uno stesso edificio, bensรฌ di parti comuni di edifici limitrofi ed autonomi, purchรฉ si tratti di beni oggettivamente e stabilmente destinati allโuso od al godimento degli stessi, come nel caso di cortile esistente tra piรน edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce ed accesso a tutti i fabbricati che lo circondano. La Cassazione ha notato che la concreta ed oggettiva destinazione del cortile al servizio di una unico originario complesso immobiliare, poi, confluito in distinti caseggiati, ne determina funzionalmente la natura comune a tutti gli edifici serviti, senza necessitร di ulteriore specificazione nei singoli atti di acquisto; infatti per effetto della โpresunzioneโ di cui allโart. 1117 c.c., comma 1, e della la trascrizione di detti atti di acquisto di proprietร esclusiva โ comprensiva pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, anche delle parti comuni โ la situazione condominiale che ne risulta รจ opponibile ai terzi (Cass., Sez. II, 17 febbraio 2020, n. 3852).
Area esterna e mancanza di espressa riserva di proprietร nel titolo originario di costituzione del condominio
Lโarea esterna di un edificio condominiale, della quale manchi unโespressa riserva di proprietร nel titolo originario di costituzione del condominio e sia stato omesso qualsiasi riferimento nei singoli atti di trasferimento delle unitร immobiliari, puรฒ essere ritenuta di natura condominiale, ai sensi dellโart. 1117 c.c., in quanto soggetta alla speciale normativa urbanistica dettata dallโart. 41-sexies della l. n. 1150 del 1942, introdotto dallโart. 18 della l. n. 765 del 1967, ove venga accertato che la stessa sia destinata a parcheggio secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante, e che poi, in corso di costruzione, sia stata riservata a tale fine e non impiegata, invece, per realizzarvi opere di altra natura (Cass. civ., sez. II, 8 marzo 2017, n. 5831).
Diritto di condominio sul cortile a seguito di frazionamento dellโedificio
Si osserva che il condominio, generalmente, sorge con il primo atto di frazionamento dellโedificio, in precedenza appartenente ad un solo proprietario, e dunque con il primo atto traslativo della proprietร dal quale emerga che le singole unitร immobiliari appartengono a piรน soggetti e vi siano beni comuni. Anche per effetto di una divisione (giudiziale o amichevole) lโacquisto della proprietร esclusiva delle singole unitร abitative di un edificio in capo alle parti (giร comproprietarie di porzione delle stesse in forza di comunione ereditaria) e la presenza di parti comuni,ย puรฒ determinare la nascita di un condominio,ย al quale applicare la relativa disciplina.Allo stesso modo, in caso di frazionamento della proprietร di un edificio comune in distinte unitร immobiliari, a seguito dellโattribuzione in sede di esecuzione forzata, si determina una situazione di condominio per la quale vige la presunzione legale โpro indivisoโ di quelle parti del fabbricato che, per ubicazione e struttura, siano โ in tale momento costitutivo del condominio โ funzionali allโuso comune, come il cortile strutturalmente e funzionalmente destinato al servizio di piรน edifici limitrofi. Tale presunzione puรฒ essere superata soltanto ove risulti nel primo decreto con il quale il giudice trasferisce allโaggiudicatario un lotto del bene espropriato, ripetendo la descrizione dellโimmobile contenuta nellโordinanza che dispone la vendita, una chiara ed univoca volontร di riservare esclusivamente ad uno degli aggiudicatari dei distinti lotti la proprietร del cortile (Cass. civ., sez. II, 16/01/2024, n. 1615). In altre parole lโart. 1117 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimitร , trova piena applicazione anche nel caso di condominio โcreato in sede giudizialeโ.
Fonte: Ediltecnico
