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La buona fede evita il sequestro del credito Superbonus?


uomo che fa calcoli


La Cassazione torna sulla contrapposizione tra il cessionario e il beneficiario originario che ha ottenuto la detrazione non avendone diritto


Il sequestro dei crediti legati al Superbonus continua a creare contenziosi nonostante la detrazione abbia ormai perso il suo appeal per l’abbassamento delle aliquote.

Nei giorni scorsi la Cassazione, con la sentenza 3108/2024 è intervenuta su un nuovo caso in cui il cessionario, che ha acquistato il credito in buona fede, subisce il sequestro perché il beneficiario originario ha frodato il Fisco, ottenendo il Superbonus pur non avendone diritto.

 

Sequestro crediti Superbonus, il caso

Il caso preso in esame dai giudici inizia con un’accusa di truffa legata al Superbonus ad una serie di soggetti che non avrebbero eseguito gli interventi che hanno ottenuto l’agevolazione, ma avrebbero emesso false asseverazioni e fatturazioni con sconto in fattura, poi monetizzato attraverso la successiva cessione del credito.

I crediti sono stati acquistati da una banca, che ritiene di non essere coinvolta nell’operazione fraudolenta dal momento che, in base all’articolo 121 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), il cessionario è responsabile solo in caso di utilizzo irregolare del credito o di concorso nella violazione.

Il Tribunale del riesame, però, boccia la tesi della banca e sequestra i crediti. La banca presenta quindi ricorso in Cassazione, sostenendo di aver acquistato i crediti in buona fede.


Sequestro crediti Superbonus acquistati in buona fede

La Cassazione ha ribadito un concetto emerso più volte nei contenziosi sul sequestro dei crediti Superbonus: la buona fede dell’acquirente non può evitare il sequestro perché deve essere impedita la circolazione dei crediti legati ad operazioni fraudolente.

Per il sequestro impeditivo, spiega la pronuncia, è sufficiente un collegamento indiretto tra il credito e il crimine commesso.

I giudici hanno sottolineato che i crediti sequestrati alla banca sono stati considerati pertinenti alla truffa, mentre non si può accettare la tesi secondo cui il beneficiario del Superbonus, con la cessione, avrebbe rinunciato al suo diritto alla detrazione e il cessionario, con l’acquisto del credito, avrebbe maturato a titolo originario il diritto al Superbonus.

Questo significa che la cessione del credito non estingue il diritto alla detrazione e l’acquisto dello stesso credito, da parte del cessionario, non fa nascere un nuovo diritto.

Di conseguenza, anche il credito acquistato in buona fede può essere sequestrato.

Fonte: Edilportale

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