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Vigili urbani in campo per scovare affitti turistici in nero


appartamento moderno e luminoso con scale


Saranno gli organi di polizia locale i titolari delle funzioni di controllo, verifica e applicazione delle nuove sanzioni amministrative previste


Vigili urbani in campo per contrastare l'evasione nel settore delle locazioni brevi e turistiche. Saranno infatti gli organi di polizia locale i titolari delle funzioni di controllo, verifica e applicazione delle nuove sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 13-ter del DL n.145/2023 (dl collegato fiscale) che disciplina le locazioni per finalità turistiche, le locazioni brevi, le attività turistico-ricettive e il codice identificativo nazionale. Le sanzioni per le violazioni relative al nuovo codice identificativo nazionale (CIN), espressamente individuate nel comma 9 della disposizione da ultimo richiamata, saranno infatti irrogate e riscosse, dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura turistico-ricettiva, alberghiera o extralberghiera o l’unità immobiliare concessa in locazione. I proventi incamerati dal comune dovranno però essere destinati, sulla base della suddetta previsione normativa, a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Tutto ciò è quanto espressamente previsto nel comma 11 del citato articolo 13-bis del c.d. decreto collegato fiscale, dl 145/2023in vigore dallo scorso 17 dicembre 2023, a seguito anche delle modifiche introdotte durante la conversione nella legge n.191 del 15 dicembre 2023. Le violazioni riscontrate dalla polizia municipale in relazione al mancato possesso del nuovo codice identificativo nazionale costituiranno inoltre la possibile fonte di innesco di verifiche e controlli mirati da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza. Sulla base di quanto previsto nel comma 12 della citata disposizione normativa, i soggetti che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del nuovo codice identificativo nazionale (CIN), saranno infatti oggetto di specifiche analisi del rischio dei contribuenti da sottoporre a controllo da parte dei due enti suddetti. Il ragionamento del legislatore è piuttosto chiaro. L'entrata in funzione del CIN prevede sia l'obbligo di acquisizione dello stesso da parte dei proprietari di immobili ad uso abitativo destinati alle suddette finalità, sia quello di esporre lo stesso CIN all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, con l'ulteriore obbligo di indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. In virtù di tali nuovi obblighi il legislatore, in maniera sicuramente appropriata, ha ritenuto che nessun altro ente potesse svolgere le funzioni di controllo del territorio e di rispetto dei nuovi vincoli meglio degli uffici comunali e della polizia municipale di cui dispongono.


Le competenze della municipale

La conoscenza dei luoghi e il continuo presidio degli stessi consentiranno infatti a tali enti di poter verificare, in maniera abbastanza semplice e veloce, il rispetto dei nuovi obblighi ed il possesso da parte dei proprietari o dei gestori di tali unità immobiliari del nuovo codice identificativo. La polizia municipale avrà dunque competenza nell'erogazione di tutte le sanzioni amministrative previste dalla nuova disposizione normativa, riconducibili al mancato possesso o alla mancata esposizione o pubblicazione del nuovo codice identificativo nazionale. Non solo. Saranno gli organi comunali a dover stabilire, sulla base delle dimensioni della struttura o dell'immobile, l'entità della sanzione da applicare che la nuova normativa individua sempre in un limite minimo e in uno massimo.


Le violazioni sanzionabili

Oggetto di sanzione da parte dei vigili urbani saranno infatti: la mancanza del nuovo codice CIN sull'immobile o la struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera; la mancata esposizione e indicazione del CIN in annunci ovunque pubblicati e comunicati (con connessa rimozione dell'annuncio stesso); la mancanza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente nonché dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge in ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione breve o per finalità turistiche ed infine, l'esercizio abusivo dell'attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in assenza della SCIA (segnalazione certificata inizio attività). Tenuto conto della possibilità dei comuni di trattenere le risorse finanziarie reperite attraverso le suddette attività di controllo, seppur con i vincoli di destinazione in bilancio sopra ricordati, la scommessa del legislatore di mettere in campo la polizia municipale nel contrasto all'evasione nel settore delle locazioni brevi e turistiche potrebbe risultare azzeccata. Fonte: ItaliaOggi - Andrea Bongi

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