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Bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus nel nuovo TUIR: i nuovi riferimenti normativi

  • 2 giorni fa
  • Tempo di lettura: 6 min
Tuir

Il nuovo TUIR (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026 ed entrato in vigore il 4 luglio, ricolloca bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus in quattro articoli: 17, 371, 372 e 373. Non cambiano né le aliquote né i massimali: cambia dove trovare la norma. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027, ma il professionista che predispone documentazione e causali di bonifico deve prepararsi adesso.

Il riordino è puramente sistematico — il Governo ha fatto confluire oltre 1.200 modifiche da 127 atti legislativi in un unico corpus — ma ha una conseguenza operativa immediata: dal 1° gennaio 2027 professionisti, imprese e contribuenti dovranno richiamare i nuovi articoli nella documentazione, mentre fino al 31 dicembre 2026 continuano ad applicarsi i riferimenti attualmente in vigore. Chi assevera interventi, compila bonifici parlanti o predispone pratiche a cavallo dei due anni deve sapere quale riferimento normativo usare e quando.



Cosa cambia con il D.Lgs. 117/2026 per bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus


Il nuovo TUIR non introduce nuovi incentivi e non modifica aliquote o limiti di spesa: riordina la disciplina delle detrazioni edilizie, finora dispersa tra vecchio TUIR, D.L. 63/2013 e Legge 296/2006, ricollocandola in quattro articoli. Il cambiamento per il tecnico è di riferimento normativo, non di sostanza.

Il provvedimento nasce dalla legge delega n. 111/2023 e si inserisce nel più ampio progetto di revisione della legislazione tributaria (Agenzia delle Entrate, MEF). Il testo si articola in 377 articoli e nove allegati tecnici, con oltre 1.200 modifiche confluite da 127 diversi atti legislativi. Per gli interventi sugli edifici i riferimenti diventano quattro:

  • Articolo 17 — disciplina ordinaria a regime del recupero del patrimonio edilizio (assorbe il vecchio art. 16-bis del DPR 917/1986).

  • Articolo 371 — misure temporanee per il sismabonus.

  • Articolo 372 — misure temporanee per l'ecobonus (riqualificazione energetica).

  • Articolo 373 — aliquote e limiti di spesa temporanei per il recupero edilizio nel triennio 2025-2027.

Il punto operativo che genera più confusione è questo: per individuare il beneficio corretto non basta l'articolo 17. Occorre incrociare la disciplina ordinaria con le norme temporanee dell'anno in cui la spesa è sostenuta. Un intervento pagato nel 2027 segue l'aliquota dell'art. 373, non il 36% "a regime" dell'art. 17.


Districarsi tra disciplina a regime e norme temporanee, con riferimenti che cambiano da un anno all'altro, è esattamente il tipo di aggiornamento che non puoi permetterti di sbagliare. Con Formazione Illimitata Agefis accedi tutto l'anno a webinar e corsi che ti tengono allineato su ogni modifica normativa, senza costi aggiuntivi per ciascun aggiornamento.



Quali articoli del nuovo TUIR sostituiscono le vecchie norme sui bonus edilizi


Dal 1° gennaio 2027 il professionista deve richiamare i nuovi articoli del D.Lgs. 117/2026 al posto dei vecchi riferimenti. La corrispondenza è diretta: l'art. 17 sostituisce l'art. 16-bis DPR 917/1986, mentre gli articoli 371, 372 e 373 assorbono le disposizioni temporanee del D.L. 63/2013 e della Legge 296/2006.


Tabella di corrispondenza vecchio/nuovo riferimento normativo

Misura

Vecchio riferimento

(fino al 31/12/2026)

Nuovo riferimento

(dal 01/01/2027)

Bonus ristrutturazioni (disciplina ordinaria)

Art. 16-bis DPR 917/1986

Art. 17 nuovo TUIR

Sismabonus (misure temporanee)

Art. 16 D.L. 63/2013

Art. 371 nuovo TUIR

Ecobonus (riqualificazione energetica)

Art. 14 D.L. 63/2013;

L. 296/2006

Art. 372 nuovo TUIR

Aliquote e limiti temporanei 2025-2027

Art. 16 co. 1 D.L. 63/2013

Art. 373 nuovo TUIR


Impatto pratico sui bonifici parlanti e sulla documentazione


La conseguenza più concreta riguarda la causale del bonifico dedicato e i riferimenti riportati in asseverazioni e pratiche. Banche e Poste Italiane dovranno aggiornare i portali con i nuovi articoli; chi compila manualmente la causale dovrà indicare il riferimento corretto in base alla data di sostenimento della spesa.

Sarà l'Agenzia delle Entrate a chiarire le diciture ufficiali e l'eventuale periodo transitorio in cui restano valide le vecchie formulazioni — un aspetto da monitorare nei provvedimenti attuativi.


Checklist operativa — cosa verificare per ogni pratica a cavallo 2026/2027


  • Individua l'anno di sostenimento della spesa (criterio di cassa): determina quale disciplina temporanea si applica.

  • Per spese fino al 31/12/2026: usa i riferimenti attuali (art. 16-bis DPR 917/1986, art. 14 e 16 D.L. 63/2013).

  • Per spese dal 01/01/2027: richiama i nuovi articoli 17, 371, 372, 373 del D.Lgs. 117/2026.

  • Verifica la destinazione dell'immobile (abitazione principale o meno): incide sull'aliquota applicabile.

  • Controlla il massimale di spesa pertinente all'intervento (48.000 € a regime art. 17; 96.000 € per il triennio temporaneo art. 373).

  • Attendi e recepisci le istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sulle causali dei bonifici prima di modificare la modulistica di studio.



Quali sono le aliquote e i limiti di spesa per il triennio 2025-2027


Le aliquote dei bonus non cambiano nel nuovo TUIR: restano quelle già fissate per il triennio.

Per il recupero edilizio (art. 373) la detrazione è del 36% per le spese 2025 e 2026, e scende al 30% nel 2027, con massimale di 96.000 euro per unità immobiliare. Per l'abitazione principale le percentuali salgono al 50% (2025-2026) e al 36% (2027).


Recupero del patrimonio edilizio — articolo 373


La disciplina a regime dell'art. 17 prevede una detrazione del 36% su un massimale di 48.000 euro per unità immobiliare, ripartita in dieci quote annuali. Ma per il triennio agevolato prevale l'art. 373, che eleva il massimale a 96.000 euro e differenzia per destinazione dell'immobile:

Anno spesa

Abitazione principale

Immobile diverso

Massimale

2025

50%

36%

96.000€

2026

50%

36%

96.000€

2027

36%

30%

96.000€

Sono escluse dall'agevolazione le spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.


Ecobonus — articolo 372


L'ecobonus segue lo stesso schema di aliquote temporanee del recupero edilizio: 36% per le spese 2025 e 2026, 30% per il 2027, elevate rispettivamente al 50% e al 36% per interventi sull'abitazione principale da parte dei titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Anche qui è esclusa la sostituzione di impianti con caldaie a soli combustibili fossili — coerentemente con la direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici.


Sismabonus — articolo 371


L'articolo 371 riunisce la disciplina antisismica. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, negli edifici in zona sismica 1 e 2, resta la detrazione del 50% su un massimale di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, ripartita in cinque quote annuali. Per le spese 2025, 2026 e 2027 si applicano le aliquote fisse allineate al recupero edilizio: 36% (2025-2026) e 30% (2027), elevate al 50% e 36% per l'abitazione principale. Restano ferme le detrazioni maggiorate (80% e 85%) per gli interventi che determinano il passaggio a una o due classi di rischio sismico inferiori, ripartite in dieci quote annuali.


Aliquote diverse per anno di spesa, per destinazione dell'immobile e per tipologia di intervento: la precisione su questi dettagli è ciò che distingue una pratica corretta da una detrazione contestata. Chi segue con costanza la formazione Agefis arriva a queste scadenze già allineato — con Formazione Illimitata hai accesso continuo agli aggiornamenti su bonus edilizi, TUIR e fiscalità immobiliare per tutto l'anno.


Domande frequenti sul nuovo TUIR e i bonus edilizi (FAQ)


Il nuovo TUIR cambia le aliquote dei bonus edilizi dal 2027?


No. Il D.Lgs. 117/2026 non introduce nuovi incentivi e non modifica aliquote o massimali. Riordina esclusivamente i riferimenti normativi, ricollocando le disposizioni negli articoli 17, 371, 372 e 373. Le percentuali restano quelle già previste per il triennio 2025-2027.


Da quando si applicano i nuovi riferimenti normativi del TUIR?


Il D.Lgs. 117/2026 è entrato in vigore il 4 luglio 2026, ma le disposizioni sui bonus edilizi si applicano dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 restano validi i riferimenti attuali (art. 16-bis DPR 917/1986, art. 14 e 16 D.L. 63/2013).


Quale articolo devo indicare nella causale del bonifico per il bonus ristrutturazioni nel 2027?


Dal 1° gennaio 2027 il riferimento per la disciplina ordinaria è l'art. 17 del nuovo TUIR, mentre per le aliquote e i limiti temporanei si richiama l'art. 373. In attesa delle istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate sulle diciture, è opportuno monitorare i provvedimenti attuativi prima di modificare la modulistica di studio.


Come cambia il sismabonus con l'articolo 371 del nuovo TUIR?


L'articolo 371 riunisce la disciplina antisismica senza modificarla. Restano il 50% con massimale 96.000 euro per le spese 2017-2024 in zona sismica 1 e 2, le aliquote temporanee 36%/30% per il triennio 2025-2027, e le detrazioni maggiorate all'80% e 85% per il passaggio a classi di rischio inferiori.


Il nuovo TUIR ha reintrodotto il Superbonus?


No. Il riordino riguarda bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus. La Legge di Bilancio 2026 aveva già lasciato fuori il Superbonus dalle proroghe, e il D.Lgs. 117/2026 non lo reintroduce.



Cosa puoi fare ora


Aggiornati in modo continuativo su TUIR e bonus edilizi. Il passaggio ai nuovi riferimenti normativi dal 2027 è solo l'ultima di una serie di modifiche che impattano direttamente su asseverazioni, causali e pratiche di studio. Restare allineato su ogni cambiamento evita errori costosi in fase di detrazione. Con Formazione Illimitata Agefis accedi a tutti i webinar e corsi dedicati ai professionisti tecnici per un anno intero, senza costi aggiuntivi per singolo evento: segui la formazione Agefis e sei sempre aggiornato su tutte le novità normative e fiscali.

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