Portale ENEA riaperto per Ecobonus e Bonus Casa 2026: invio della scheda, obblighi e calcolo dei 90 giorni
- 30 giu
- Tempo di lettura: 7 min

Dal 25 giugno 2026 il portale ENEA per Ecobonus e Bonus Casa è di nuovo operativo: si possono trasmettere le schede descrittive degli interventi avviati dal 4 febbraio 2026, dopo il blocco tecnico necessario all'adeguamento alle nuove regole su requisiti minimi e rinnovabili. La riapertura ridefinisce il calcolo dei 90 giorni e riporta in primo piano una distinzione operativa che incide sulle pratiche dello studio: la comunicazione è obbligatoria per l'Ecobonus, facoltativa per il Bonus Casa. Di seguito le regole pratiche, con riferimenti normativi e casi di calcolo del tetto di spesa.
Perché il portale ENEA per comunicazioni Ecobonus e Bonus Casa era stato bloccato e cosa è cambiato dal 25 giugno 2026
Il blocco riguardava le schede descrittive con data di inizio lavori dal 4 febbraio 2026 e serviva ad aggiornare il portale bonusfiscali.enea.it alle nuove disposizioni su prestazione energetica e fonti rinnovabili. Dal 25 giugno 2026 il sistema accetta anche le schede degli interventi che, in attesa dell'adeguamento informatico, non potevano essere caricate.
L'aggiornamento recepisce due fonti. Il D.Lgs. 5/2026, in vigore dal 4 febbraio 2026, attua la Direttiva RED III, aggiorna il D.Lgs. 199/2021 ed eleva il target nazionale di energia da fonti rinnovabili al 39,4% dei consumi finali lordi entro il 2030. Il DM 28 ottobre 2025 (Nuovo Decreto Requisiti Minimi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 3 giugno 2026, aggiorna il DM 26 giugno 2015.
Rinnovabili negli edifici: le nuove quote di copertura
Il D.Lgs. 5/2026 fissa al 40,1% l'obiettivo vincolante di copertura da fonti rinnovabili del fabbisogno energetico degli edifici. Per nuove costruzioni e interventi rilevanti, le rinnovabili devono coprire il 60% del fabbisogno per acqua calda sanitaria e il 60% del fabbisogno complessivo dei servizi energetici. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello la quota minima è del 40% sui servizi di climatizzazione invernale ed estiva; per quelle di secondo livello è introdotta una quota minima del 15%.
Cosa cambia con il Nuovo Decreto Requisiti Minimi
Il DM 28 ottobre 2025 introduce nuove verifiche su involucro, ponti termici, requisiti impiantistici e infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello viene eliminata la verifica del coefficiente medio globale di scambio termico H'T, mentre restano le verifiche sulle trasmittanze dei singoli componenti; per quelle di primo livello il valore limite di H'T diventa dinamico, in funzione della zona climatica e della percentuale di superficie vetrata.
Ecobonus o Bonus Casa: per quale la comunicazione ENEA è obbligatoria
Il portale bonusfiscali.enea.it raccoglie le schede di entrambe le agevolazioni, ma l'obbligo di trasmissione è diverso. Per gli interventi di riqualificazione energetica che accedono all'Ecobonus la comunicazione ENEA è obbligatoria e la sua omissione può incidere sul diritto alla detrazione. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico e che accedono al Bonus Casa, invece, la comunicazione non è obbligatoria ai fini della detrazione: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate fin dal 2019, indicazione ribadita nelle istruzioni alla compilazione del 730 e del modello Redditi, anche se il riferimento non è stato rimosso dal portale ENEA.
La distinzione è operativa, non formale:
Ecobonus (interventi di efficienza energetica ex D.L. 63/2013): scheda descrittiva ENEA obbligatoria entro 90 giorni.
Bonus Casa (ristrutturazione edilizia con risparmio energetico o uso di fonti rinnovabili): trasmissione facoltativa, utile a fini statistici e di monitoraggio ma non condizionante la detrazione.
Superbonus: procedura separata su portale dedicato, con asseverazione del tecnico abilitato.
Resta comunque consigliabile, anche per il Bonus Casa, valutare l'invio quando l'intervento ha contenuto energetico documentabile. Per i professionisti che seguono molte pratiche, la gestione di questi flussi telematici può essere centralizzata su un canale abilitato: con il Centro Telematico Agefis puoi trasmettere le comunicazioni relative a ristrutturazione edilizia e risparmio energetico — comprese quelle sulle parti comuni condominiali — senza attivare in proprio l'accreditamento Entratel.
Come si calcolano i 90 giorni per inviare la scheda ENEA
In linea generale la scheda va trasmessa entro 90 giorni dalla fine lavori o, se previsto, dal collaudo. Dopo la riapertura, ENEA ha chiarito tre casistiche di decorrenza, valide sia per l'Ecobonus sia per il Bonus Casa quando si sceglie comunque di comunicare.
Inizio lavori dal 4 febbraio 2026 e fine lavori anteriore al 25 giugno 2026: i 90 giorni decorrono dal 25 giugno 2026, data di pubblicazione dell'aggiornamento del portale. La regola evita che l'indisponibilità del sistema penalizzi contribuente e tecnico incaricato.
Inizio lavori anteriore al 4 febbraio 2026: vale la regola ordinaria, con i 90 giorni dalla data dichiarata di fine lavori.
Fine lavori a partire dal 25 giugno 2026: i 90 giorni decorrono dalla data di ultimazione indicata nella scheda.
Scadenze già passate: la remissione in bonis
Chi ha saltato la scadenza per lavori conclusi nell'anno precedente può regolarizzare con la remissione in bonis: inviare la comunicazione e versare la sanzione di 250 euro prima della successiva dichiarazione dei redditi, pena il rischio di contestazione dell'agevolazione.
Checklist operativa per l'invio della scheda ENEA
Qualificare l'intervento: Ecobonus (comunicazione obbligatoria) o Bonus Casa (facoltativa)?
Individuare la data di inizio lavori per applicare la corretta casistica dei 90 giorni.
Accedere a bonusfiscali.enea.it con SPID di persona fisica o CIE (non sono ammessi altri sistemi di autenticazione).
Compilare la scheda con i dati tecnici conformi al Nuovo Decreto Requisiti Minimi.
Salvare la ricevuta identificata dal codice CPID (Codice Personale Identificativo) e conservarla con la documentazione fiscale e tecnica.
Quali aliquote e massimali si applicano nel 2026
L'Ecobonus sconta dal 2025 la riduzione generalizzata dell'aliquota dal 65% al 36%, con accesso al 50% solo per gli interventi sull'abitazione di residenza. Sono esclusi dalla maggiorazione i familiari conviventi e i detentori dell'immobile (locatari e comodatari), che applicano il 36%. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 19 giugno 2025, le aliquote ridotte valgono per tutte le tipologie di intervento agevolato — compresi quelli avviati nel 2024 — per le spese da sostenere nel 2025 e nel 2026. La stessa struttura di aliquote (50% abitazione principale, 36% negli altri casi) si applica al Bonus Casa per le ristrutturazioni edilizie.
Massimali di detrazione confermati per l'Ecobonus
I massimali di detrazione restano ancorati all'art. 14 del D.L. 63/2013. Riducendosi l'aliquota, il tetto di spesa ammissibile aumenta a parità di detrazione massima.
100.000 euro per la riqualificazione energetica globale;
60.000 euro per la coibentazione;
60.000 euro per i pannelli solari per acqua calda sanitaria;
60.000 euro per le schermature solari;
30.000 euro per la sostituzione di pompe di calore;
30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi;
30.000 euro per gli impianti a biomasse combustibili;
100.000 euro per acquisto e posa di micro-cogeneratori.
Il tetto di spesa è pari al doppio della detrazione per chi opera sulla prima casa (50%) e a quasi il triplo per chi applica il 36%.
Esempio di calcolo del tetto di spesa residuo
Intervento di riqualificazione energetica in corso al 31 dicembre 2024 (allora al 65%, limite di detrazione 100.000 euro). Con 75.000 euro già spesi nel 2024, la detrazione fruita è 48.750 euro e il residuo di detrazione è 51.250 euro. Sulle spese ulteriori:
seconda casa (36%): spesa ammissibile residua ≈ 142.361 euro, ossia (51.250 × 100) / 36;
abitazione principale (50%): spesa ammissibile residua = 102.500 euro, ossia (51.250 × 100) / 50.
A parità di residuo di detrazione, il proprietario dell'abitazione principale dispone di un massimale di spesa inferiore di quasi 40.000 euro. Da tenere presente, infine, che le spese 2025-2026 sono più favorevoli del regime 2027, quando il 36% resterà solo per le prime case e per gli altri interventi l'aliquota scenderà al 30%, salvo modifiche in legge di Bilancio.
Parti comuni condominiali: chi invia le comunicazioni
Per gli interventi sulle parti comuni il professionista gestisce tipicamente due flussi distinti. Il primo è la scheda descrittiva ENEA, con le regole sui 90 giorni viste sopra. Il secondo è la comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni all'Agenzia delle Entrate, adempimento telematico che attiene alla ripartizione e all'imputazione delle detrazioni tra i condòmini.
È il punto in cui l'operatività incide sull'organizzazione dello studio: la trasmissione richiede un canale telematico abilitato. La comunicazione delle spese sulle parti comuni condominiali rientra tra gli adempimenti gestibili tramite il Centro Telematico Agefis, senza dover gestire in proprio accreditamento e obblighi tecnici connessi.
Domande frequenti (FAQ)
La comunicazione ENEA è obbligatoria anche per il Bonus Casa?
No. Per il Bonus Casa la trasmissione è facoltativa e non incide sul diritto alla detrazione, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate dal 2019. È obbligatoria invece per gli interventi che accedono all'Ecobonus.
Da quando si può inviare di nuovo la scheda ENEA?
Dal 25 giugno 2026, dopo l'adeguamento del portale al D.Lgs. 5/2026 e al DM 28 ottobre 2025. Sono trasmissibili anche le schede degli interventi avviati dal 4 febbraio 2026.
Come si calcolano i 90 giorni se i lavori sono finiti durante il blocco del portale?
Per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno 2026, i 90 giorni decorrono dal 25 giugno 2026. Negli altri casi valgono le regole ordinarie sulla data di fine lavori.
Quali aliquote si applicano nel 2026?
Il 36% in via generale e il 50% per l'abitazione di residenza, sia per l'Ecobonus sia per il Bonus Casa. Familiari conviventi e detentori applicano il 36%. I massimali Ecobonus restano quelli dell'art. 14 D.L. 63/2013.
Cosa fare se la scadenza dei 90 giorni è già stata superata?
Si può ricorrere alla remissione in bonis: inviare la comunicazione e versare 250 euro di sanzione prima della successiva dichiarazione dei redditi.
Cosa puoi fare ora
✅ Centralizza l'invio telematico delle comunicazioni del tuo studio. Tra schede ENEA per Ecobonus e Bonus Casa, comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e adempimenti sulle parti comuni condominiali, la gestione telematica delle pratiche di bonus edilizi richiede un canale abilitato e affidabile.
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