Ecobonus 65% dal 2027: cosa prevede l'ipotesi del Governo e quali lavori chiudere entro il 31 dicembre 2026

L'Ecobonus 65% dal 2027 è l'ipotesi su cui il Governo sta lavorando in vista della legge di Bilancio: aliquota maggiorata per infissi, pompe di calore, cappotti, solare termico, schermature e sistemi ibridi, probabilmente riservata all'abitazione principale. Non esiste ancora un testo normativo. Nel frattempo il calendario delle detrazioni resta quello scritto nella Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025): 50% e 36% fino al 31 dicembre 2026, poi 36% e 30%. Per il professionista tecnico che sta programmando cantieri a cavallo d'anno, la domanda operativa non è se il 65% arriverà, ma quali lavori conviene chiudere e pagare entro il 31 dicembre 2026 e quali ha senso rinviare.
Ecobonus al 65% dal 2027: quali interventi rientrerebbero nell'ipotesi allo studio
L'ipotesi prevede una detrazione del 65% per gli interventi che riducono i consumi energetici dell'edificio, con un'aliquota probabilmente riservata all'abitazione principale e il mantenimento del 36% per gli altri immobili. L'anticipazione non è ancora stata tradotta in un articolo di legge: aliquota, beneficiari, massimali, requisiti energetici e perimetro degli interventi restano indeterminati.
Il perimetro che circola ricalca sostanzialmente le tipologie già comprese nell'Ecobonus oggi disciplinato dall'art. 14 del D.L. 63/2013:
sostituzione di finestre comprensive di infissi;
isolamento termico delle strutture opache, cappotti compresi;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza;
sistemi ibridi costituiti da pompa di calore e caldaia, integrati e controllati da un'unica centralina;
collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria;
schermature solari;
sistemi di building automation.
Condizionatori e pompe di calore: perché l'agevolazione non copre il raffrescamento
L'Ecobonus non agevola l'installazione di un apparecchio destinato esclusivamente al raffrescamento estivo. Agevola la sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore ad alta efficienza. È una distinzione che genera contenzioso ricorrente in fase di asseverazione e che non cambia con l'eventuale passaggio al 65%.
Il corollario operativo: nella documentazione tecnica il tecnico deve poter dimostrare che l'intervento agisce sul riscaldamento invernale, non che l'apparecchio installato è anche in grado di raffrescare. La circostanza che un split multifunzione produca caldo non basta se l'impianto preesistente non era di climatizzazione invernale e se la sostituzione non è documentata come tale.
Resta inoltre ferma l'esclusione dall'Ecobonus delle spese per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, esclusione che opera per le spese sostenute nel 2025, 2026 e 2027.
Da dove arriverebbero le risorse: flessibilità europea e clausola di salvaguardia
Il possibile rafforzamento dell'Ecobonus è collegato alla flessibilità di bilancio riconosciuta a livello europeo per gli investimenti sulla sicurezza energetica e sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. La Commissione europea ha adottato gli orientamenti che consentono di estendere la clausola nazionale di salvaguardia ad alcune misure energetiche, utilizzabile fino al 2028. L'Italia ha avviato la procedura di attivazione: nel Consiglio dei ministri del 10 settembre 2026 il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha svolto un'informativa sulla lettera inviata a Bruxelles.
Attenzione a un dato che sta circolando in modo distorto. I 14 miliardi di euro cumulati fino al 2028 non sono uno stanziamento per l'Ecobonus: sono il margine complessivo entro cui potrebbero essere finanziate diverse politiche energetiche, previa verifica di ammissibilità da parte della Commissione. Nella comunicazione della Commissione compaiono anche tipologie di intervento oggi estranee all'Ecobonus, come le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. La quota effettivamente riferibile al potenziamento della detrazione, sulla base dell'attuale volume di investimenti, è stimata dalla stampa specializzata in circa 500 milioni di euro spalmati sui dieci anni di fruizione del beneficio.
Distinguere un margine di flessibilità contabile da una copertura stanziata è esattamente il tipo di lettura normativa che separa il professionista aggiornato da chi rincorre i titoli: con Formazione Illimitata Agefis accedi per un anno intero a tutti i webinar e corsi online sui bonus edilizi, comprese le sessioni di commento alla legge di Bilancio non appena il testo viene depositato.
Quali aliquote si applicano nel 2026 e cosa succede dal 1° gennaio 2027
Fino al 31 dicembre 2026 l'Ecobonus riconosce una detrazione del 50% per gli interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quando le spese sono sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, e del 36% negli altri casi. Le stesse aliquote valgono nel 2026 per bonus ristrutturazioni e sismabonus. In assenza di un nuovo intervento legislativo, dal 1° gennaio 2027 si scende al 36% per l'abitazione principale e al 30% negli altri casi.
Tabella comparativa: 2026, 2027 a legislazione vigente, ipotesi 65%
Scenario | Abitazione principale | Altri immobili | Fonte / stato |
Spese sostenute fino al 31/12/2026 | 50% | 36% | Vigente — L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) |
Spese dal 01/01/2027 | 36% | 30% | Vigente — L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) |
Ipotesi Ecobonus potenziato | 65% | 36% | Ipotesi di manovra — nessun testo normativo |
La detrazione resta ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese agevolate a partire dal periodo d'imposta 2024.
Una precisazione che ricorre sbagliata anche su fonti tecniche: il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare appartiene al bonus ristrutturazioni, non all'Ecobonus. L'Ecobonus conserva limiti massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento (che non vanno confusi con un plafond unico di spesa). Sovrapporre i due plafond in fase di computo è un errore che si paga in sede di controllo.
Dal 1° gennaio 2027 cambiano i riferimenti normativi: il D.Lgs. 117/2026
Il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2026 ed entrato in vigore il 4 luglio, ricolloca la disciplina delle detrazioni edilizie in quattro articoli: art. 17 (disciplina ordinaria del bonus ristrutturazioni, in sostituzione dell'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986), art. 371 (sismabonus), art. 372 (riqualificazione energetica degli edifici esistenti, in cui confluiscono sia la L. 296/2006 sia l'art. 14 del D.L. 63/2013) e art. 373.
Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026 restano validi i riferimenti attuali. L'art. 376 del nuovo TUIR prevede che i richiami a disposizioni abrogate si intendano riferiti alle corrispondenti norme del nuovo testo, il che evita vuoti normativi ma non esime il professionista dall'aggiornare causali di bonifico, asseverazioni e modulistica per le pratiche che nascono nel 2027.
Il punto di attenzione riguarda proprio i cantieri a cavallo d'anno: spese pagate a dicembre 2026 e spese pagate a gennaio 2027 seguono aliquote diverse e richiamano articoli diversi.
Se l'eventuale Ecobonus al 65% arriverà con la legge di Bilancio, si innesterà su questa nuova numerazione: significa che il tecnico dovrà leggere la norma di manovra e il nuovo art. 372 in combinato disposto. Se vuoi arrivare a gennaio con il quadro già chiaro invece di ricostruirlo sotto scadenza, Formazione Illimitata Agefis ti dà accesso illimitato per dodici mesi a tutti i corsi su bonus edilizi, fiscalità immobiliare e nuovo TUIR, senza dover acquistare i singoli webinar man mano che escono.
Conviene chiudere il cantiere entro il 31 dicembre 2026 o aspettare il 2027?
La risposta dipende da un solo fattore decisivo: il tipo di intervento. Per i lavori che rientrano nel probabile perimetro energetico maggiorato (infissi, pompe di calore, cappotti, solare termico, schermature, sistemi ibridi) su abitazione principale, attendere il 2027 può convenire, ma è una scommessa su un testo che non esiste. Per tutti gli altri lavori — muratura, impianti non energetici, opere interne, sismabonus — non c'è alcun vantaggio ad attendere: il 2027 a legislazione vigente porta solo aliquote più basse.
Principio di cassa: conta il bonifico, non la fine lavori
Per le persone fisiche la detrazione segue il principio di cassa: rileva la data del bonifico tracciabile, non la data di ultimazione dei lavori né quella della fattura. Un intervento avviato a novembre 2026 e pagato il 3 gennaio 2027 sconta le aliquote 2027.
Conseguenza operativa: per blindare il 50% sull'abitazione principale, il bonifico dedicato deve essere eseguito entro il 31 dicembre 2026. Il bonifico consente di far partire il recupero decennale già dal modello 730 o Redditi presentato nel 2027.
Nella pratica questo significa avvisare il committente con almeno tre settimane di anticipo sui tempi di valuta bancaria di fine anno, ed evitare di concentrare i pagamenti negli ultimi giorni utili.
Quando scegliere il bonus ristrutturazioni e quando l'Ecobonus è obbligato
Nel 2026 l'aliquota è identica tra i due incentivi: 50% o 36% a seconda che si tratti di abitazione principale o di altro immobile. Quando un lavoro ricade sotto entrambe le agevolazioni — sostituzione infissi, coibentazione del sottotetto — la scelta va quasi sempre sul bonus ristrutturazioni, che a parità di vantaggio ha una burocrazia più leggera: l'invio all'ENEA, in questo caso, ha finalità statistiche e non è previsto a pena di decadenza.
L'Ecobonus diventa scelta obbligata in tre casi:
il limite di 96.000 euro di spesa per il bonus ristrutturazioni è già esaurito (ipotesi non configurabile sui mini-lavori);
l'immobile è non abitativo — ufficio, negozio, capannone;
il committente è una società di capitali o altro soggetto IRES.
Esistono poi interventi coperti da un solo incentivo: il solare termico rientra esclusivamente nell'Ecobonus, con i requisiti minimi di efficienza energetica da raggiungere e documentare; antifurti e impianti fotovoltaici rientrano esclusivamente nel bonus ristrutturazioni.
Se dal 2027 l'Ecobonus tornasse al 65% per alcuni interventi, questo equilibrio si ribalterebbe: la maggiore complessità documentale dell'Ecobonus sarebbe compensata da 15 punti di aliquota. È il motivo per cui la scelta tra i due regimi, oggi quasi automatica, tornerà a essere una valutazione tecnica da fare caso per caso.
Il vincolo dell'art. 16-ter TUIR per i clienti con reddito superiore a 75.000 euro
Un'aliquota più alta non equivale automaticamente a una detrazione più alta. L'art. 16-ter del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 10, della L. 207/2024 e operativo dal 1° gennaio 2025, fissa per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro un tetto massimo agli oneri e alle spese detraibili considerati complessivamente.
L'importo base è di 14.000 euro per redditi tra 75.000 e 100.000 euro e di 8.000 euro oltre i 100.000 euro, moltiplicato per un coefficiente che cresce con il numero di figli fiscalmente a carico. La L. 199/2025 ha aggiunto il comma 5-bis, con un'ulteriore penalizzazione oltre i 200.000 euro di reddito.
Sono escluse dal computo, tra le altre, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis o di altre disposizioni, sostenute fino al 31 dicembre 2024: le detrazioni edilizie maturate prima del 2025 non erodono il plafond.
Per il tecnico che assiste un committente con redditi elevati, la verifica va fatta prima di impostare il cronoprogramma di spesa: su un plafond già saturo di spese sanitarie, assicurative e da mutuo post-2024, il passaggio dal 50% al 65% può risultare fiscalmente irrilevante. Nell'elenco dei nodi che la legge di Bilancio dovrà chiarire compare esplicitamente il coordinamento tra la nuova aliquota e questo limite.
Bonus mobili 2026: massimale, proroga in manovra e autocertificazione nei mini-lavori
Il bonus mobili è attualmente previsto fino al 31 dicembre 2026 con detrazione IRPEF al 50% su un massimale di spesa — non di detrazione — di 5.000 euro. È agganciato a un intervento agevolato con il bonus ristrutturazioni ordinario, di livello almeno pari alla manutenzione straordinaria: il solo Ecobonus non lo attiva. Sulla proroga per il 2027 deciderà la legge di Bilancio.
Il massimale ha avuto storicamente valori molto più alti: 10.000 euro dal 2013, per un periodo 16.000 euro, poi 8.000 e infine gli attuali 5.000 euro.
Tre elementi operativi che il tecnico deve presidiare:
Mezzi di pagamento. Bonifico ordinario o carta di debito o credito. Non è richiesto il bonifico parlante. Sono esclusi assegni bancari, contanti e altri mezzi. La detrazione è ammessa anche con finanziamento a rate, a condizione che la società finanziaria paghi il corrispettivo con le modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate. Rispettate queste condizioni, l'agevolazione spetta anche per beni acquistati all'estero.
Sequenza temporale. Le prime spese per gli arredi vanno pagate dopo l'inizio dell'intervento presupposto.
Autocertificazione nei mini-lavori. Quando l'intervento non ha una pratica edilizia con data di avvio né comunicazione preventiva alla ASL, il contribuente deve predisporre un'autocertificazione della data di inizio lavori da esibire all'intermediario che presenta la dichiarazione o ai funzionari in sede di controllo. È il punto su cui si concentrano le contestazioni, ed è quello su cui il tecnico può dare il contributo più concreto.
Il bonus mobili è inoltre l'unica agevolazione della famiglia che non prevede una decurtazione per le seconde case: si applica il 50% a prescindere dalla destinazione dell'immobile.
Incompatibilità da verificare sempre: il bonus mobili non è cumulabile con il contributo elettrodomestici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anch'esso oggetto di ipotesi di proroga.
Domande frequenti sull'Ecobonus 65% e sui bonus casa 2026-2027
L'Ecobonus al 65% dal 2027 è già stato approvato?
No. È un'ipotesi in discussione in vista della legge di Bilancio, anticipata dal Sole 24 Ore il 13 settembre 2026. Non esiste un testo normativo: aliquota, beneficiari, interventi ammessi, requisiti energetici, massimali e applicazione alle parti comuni condominiali non sono definiti. Fino all'approvazione di nuove norme si applicano le aliquote del 50% e del 36% previste per il 2026.
Se pago il bonifico il 2 gennaio 2027, quale aliquota si applica?
Quella del 2027. Per le persone fisiche vale il principio di cassa: rileva la data del pagamento tracciabile, non la data della fattura né quella di fine lavori. A legislazione vigente, il 2 gennaio 2027 significa 36% sull'abitazione principale e 30% sugli altri immobili.
L'installazione di un condizionatore rientra nell'Ecobonus?
Solo se costituisce sostituzione, integrale o parziale, dell'impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore ad alta efficienza. L'installazione di un apparecchio destinato esclusivamente al raffrescamento estivo non è agevolata dall'Ecobonus.
Il limite di 96.000 euro vale anche per l'Ecobonus?
No. I 96.000 euro per unità immobiliare sono il limite di spesa del bonus ristrutturazioni. L'Ecobonus prevede limiti massimi di detrazione differenziati per tipologia di intervento. Sono due plafond distinti e non vanno sommati né sovrapposti in fase di computo.
Dal 2027 quali articoli devo richiamare nelle asseverazioni e nei bonifici?
Quelli del nuovo TUIR approvato con D.Lgs. 117/2026: art. 17 per il bonus ristrutturazioni, art. 371 per il sismabonus, art. 372 per la riqualificazione energetica, art. 373. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027; fino al 31 dicembre 2026 restano validi i riferimenti attuali. L'art. 376 stabilisce che i richiami a norme abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del nuovo testo.
Un committente con reddito di 130.000 euro beneficia davvero del passaggio al 65%?
Non necessariamente. L'art. 16-ter del TUIR fissa per i redditi complessivi superiori a 75.000 euro un tetto agli oneri detraibili considerati complessivamente: importo base di 8.000 euro oltre i 100.000 euro di reddito, moltiplicato per un coefficiente legato ai figli fiscalmente a carico. Se il plafond è già saturato da altre spese detraibili, l'incremento di aliquota può risultare fiscalmente neutro. Le rate di spese edilizie sostenute fino al 31 dicembre 2024 restano escluse dal computo.
È tornato lo sconto in fattura o la cessione del credito?
No. Non risultano indicazioni in tal senso nelle ipotesi circolate sulla manovra. In assenza di una disposizione specifica, l'incentivo continua a essere fruito esclusivamente come detrazione fiscale in dieci quote annuali.
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