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Formazione obbligatoria sull’intelligenza artificiale per geometri: cosa prevede il D.Lgs. 179/2026

12 ore fa
Tempo di lettura: 7 min
Geometra IA

La formazione obbligatoria sull’intelligenza artificiale per i geometri non è più un’ipotesi: il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026, impone ai percorsi di formazione professionale iniziale e continua svolti da ordini e collegi di includere moduli dedicati all’uso dei sistemi di IA. Il decreto è in vigore dal 23 ottobre 2026 e assegna ai consigli nazionali sei mesi per adeguare i regolamenti sulla formazione. Per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e per i Collegi provinciali significa riscrivere il regolamento della formazione continua entro il 23 aprile 2027.



Cosa prevede il D.Lgs. 179/2026 sulla formazione in materia di intelligenza artificiale?


Il D.Lgs. 179/2026 adegua la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell’IA nella formazione, in attuazione della delega contenuta nell’art. 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132. La disposizione centrale per le professioni è l’art. 47, comma 1: i corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Non è una facoltà rimessa all’autonomia dell’ente: è un contenuto necessario dell’offerta formativa.


Perché la norma riguarda anche i Collegi dei Geometri


L’art. 47, comma 5, individua i soggetti obbligati all’adeguamento nei «consigli nazionali degli ordini e dei collegi, ovvero gli organismi a cui sono attribuite funzioni di regolazione della formazione professionale per le rispettive categorie». La categoria dei geometri rientra quindi a pieno titolo: la regolazione dei Crediti Formativi Professionali (CFP) fa capo al CNGeGL, che dovrà integrare il proprio regolamento sulla formazione continua con i percorsi sull’IA, seguendo le procedure ordinarie e, dove previsto, con il parere o l’approvazione dell’autorità vigilante.

Il comma 3 aggiunge il vincolo quantitativo: i percorsi devono prevedere un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua previsto dalle disposizioni di settore per la categoria. Contenuti, modalità di erogazione e periodicità saranno fissati dal consiglio nazionale in sede di adeguamento, ma non al di sotto dei requisiti minimi di legge. In concreto: una quota del fabbisogno formativo del geometra dovrà essere dedicata all’intelligenza artificiale, e sarà il regolamento CNGeGL a stabilirne la misura.


L’obbligo che grava già oggi sullo studio che usa l’IA


Il decreto si innesta su un obbligo già operativo e spesso trascurato. L’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 impone a fornitori e utilizzatori di sistemi di IA di adottare misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione del proprio personale e di chi utilizza i sistemi per loro conto. Lo studio tecnico che impiega strumenti di IA per redigere relazioni, elaborare computi, classificare documentazione catastale o gestire la corrispondenza con i clienti è un utilizzatore ai sensi del Regolamento, e l’obbligo di alfabetizzazione riguarda anche i collaboratori e i praticanti.

Il D.Lgs. 179/2026 non crea quindi un obbligo dal nulla: lo rende misurabile, lo aggancia ai crediti formativi e ne definisce i contenuti minimi. Chi aspetta il nuovo regolamento CNGeGL per iniziare a formarsi arriva al 23 aprile 2027 con un fabbisogno concentrato in pochi mesi. Se vuoi anticipare i contenuti che il decreto rende obbligatori, la Masterclass Intelligenza Artificiale per Geometri di Agefis è strutturata esattamente sui tre profili dell’art. 47 — tecnico, giuridico e deontologico.



Quali contenuti devono avere i corsi sull’IA per i professionisti tecnici?


L’art. 47, comma 2, individua tre ambiti che i percorsi devono obbligatoriamente comprendere. Sono gli stessi tre profili che il decreto richiede, con formulazione identica, anche per il personale dell’amministrazione della giustizia (art. 46) e per i professionisti sanitari (art. 51): il legislatore ha scelto uno standard unico di alfabetizzazione professionale.


Profili tecnici


Riguardano il funzionamento dei sistemi di IA utilizzati nel settore professionale di riferimento, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione — il prompting — con le relative potenzialità e i limiti. La norma non si accontenta di una panoramica divulgativa: chiede competenza sugli strumenti effettivamente impiegati nel settore. Per il geometra significa i sistemi applicati alla documentazione catastale, alla redazione di elaborati tecnici, all’analisi di normativa edilizia e urbanistica, non l’IA in astratto.


Profili giuridici


Disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al Regolamento (UE) 2024/1689 e alle disposizioni nazionali di attuazione — quindi la legge 132/2025 e lo stesso D.Lgs. 179/2026. È il profilo che include la classificazione di rischio dei sistemi, rilevante anche ai fini dell’equo compenso.


Profili deontologici


Responsabilità del professionista nell’uso dei sistemi di IA, obblighi informativi verso il cliente e rispetto del principio antropocentrico di cui all’art. 1, comma 1, della legge 132/2025. È il profilo con l’impatto pratico più immediato sullo studio: l’informativa al committente sull’impiego di strumenti di IA nella prestazione professionale diventa materia di formazione obbligatoria, e quindi un tema su cui la categoria è chiamata a definire una prassi.



Quali sono le scadenze per l’adeguamento e chi deve rispettarle?


L’art. 47, comma 5, assegna sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ai consigli nazionali degli ordini e dei collegi per adeguare i regolamenti o gli atti organizzativi in materia di formazione iniziale e continua. Con entrata in vigore al 23 ottobre 2026, il termine scade il 23 aprile 2027. L’art. 49 prevede invece un termine più lungo, dodici mesi, per i decreti ministeriali sui parametri dell’equo compenso.


Professioni non regolamentate e associazioni di categoria


L’art. 47, comma 4, estende le stesse regole su contenuti e monte ore ai percorsi formativi promossi dalle forme aggregative delle associazioni di cui all’art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rappresentano le professioni non regolamentate, quando per il settore di attività vengano in rilievo temi legati all’uso dei sistemi di IA. In questo caso non c’è un regolamento da adeguare: le associazioni devono rendere conoscibili i percorsi formativi e le modalità di accertamento dell’effettivo assolvimento dell’obbligo, ai sensi dell’art. 5 della legge 4/2013.

Sul versante dell’offerta formativa, l’art. 43, comma 2, è la disposizione che interessa più da vicino chi eroga formazione alla categoria: le attività di alfabetizzazione e formazione specificamente rivolte ai professionisti possono essere realizzate da ordini professionali o associazioni di categoria, anche in convenzione con università, enti pubblici di ricerca e istituzioni AFAM. La finalità indicata dalla norma è un impiego dell’IA sicuro, competente, etico e responsabile.


Cosa il decreto non impone


Due precisazioni utili per evitare letture estensive. Primo: la norma fa riferimento ai soli regolamenti sulla formazione, non è previsto un obbligo espresso di modifica dei codici deontologici — anche se i profili deontologici entrano fra i contenuti obbligatori dei corsi. Secondo: il decreto non introduce un divieto o una limitazione all’uso dell’IA nella prestazione professionale, né un obbligo di certificazione degli strumenti impiegati dallo studio. L’intervento è sulla competenza del professionista, non sulla tecnologia.



L’uso dell’intelligenza artificiale incide sul compenso del geometra?


Sì, ma non ancora in concreto. L’art. 49, comma 1, stabilisce che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell’equo compenso ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema impiegato ai sensi del Regolamento IA.

La disposizione non è immediatamente operativa. Il comma 2 prevede che entro dodici mesi dall’entrata in vigore — quindi entro il 23 ottobre 2027 — siano integrati con i parametri di modulazione i decreti ministeriali sui parametri per le professioni regolamentate adottati ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/2012, il decreto sui parametri forensi di cui all’art. 13, comma 6, della legge 247/2012, e i decreti adottati ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), della legge 49/2023.

Il punto che il decreto lascia aperto è la direzione della modulazione: la norma non dice se l’impiego di sistemi di IA debba comportare un compenso più basso — per minor tempo impiegato — o un riconoscimento della maggiore responsabilità e del maggiore investimento in competenza. Spetterà ai decreti attuativi stabilirlo. Per lo studio tecnico significa che i parametri su cui si fondano i preventivi e le parcelle sono destinati a cambiare, e che la capacità di documentare quali sistemi si utilizzano e con quale classificazione di rischio diventerà un dato rilevante in sede di determinazione del compenso. È il profilo giuridico-deontologico dell’art. 47 applicato alla gestione quotidiana dello studio, e lo trovi trattato nei moduli su responsabilità e normativa della Masterclass Agefis sull’intelligenza artificiale per geometri.



Domande frequenti sulla formazione obbligatoria IA per geometri


Da quando è obbligatoria la formazione sull’intelligenza artificiale per i geometri?


Il D.Lgs. 179/2026 è in vigore dal 23 ottobre 2026, ma l’obbligo diventa operativo per il singolo professionista quando il CNGeGL adegua il regolamento sulla formazione continua, adempimento che va completato entro il 23 aprile 2027. L’obbligo di alfabetizzazione previsto dall’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689 per chi utilizza sistemi di IA è invece già applicabile.


Quanti CFP dovrò dedicare all’intelligenza artificiale?


Il decreto non fissa un numero di crediti. L’art. 47, comma 3, impone un monte ore minimo per ciascun periodo di valutazione della formazione continua, ma la misura concreta sarà determinata dal CNGeGL in sede di adeguamento del regolamento, nel rispetto dei requisiti minimi di legge.


I corsi sull’IA già frequentati valgono ai fini del nuovo obbligo?


Il decreto non disciplina il riconoscimento retroattivo. La questione rientra fra le modalità di erogazione e la periodicità che l’art. 47, comma 3, rimette al regolamento di categoria. Nel frattempo, conservare attestati e programmi dettagliati dei corsi già frequentati è la cautela operativa minima: se il regolamento prevedrà forme di riconoscimento, saranno i contenuti documentati a determinare l’ammissibilità.


Devo informare il cliente che uso l’intelligenza artificiale nella prestazione?


Gli obblighi informativi verso il cliente sono espressamente indicati dall’art. 47, comma 2, lett. c), fra i contenuti deontologici obbligatori della formazione, insieme al rispetto del principio antropocentrico di cui all’art. 1, comma 1, della legge 132/2025. Il decreto li tratta come materia di formazione e di responsabilità professionale; la definizione puntuale delle modalità informative resta affidata alla deontologia di categoria.


L’obbligo vale anche per i collaboratori e i praticanti dello studio?


L’art. 47 disciplina la formazione professionale iniziale e continua degli iscritti. Per i collaboratori e i dipendenti dello studio opera invece l’art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, che pone in capo all’utilizzatore dei sistemi di IA l’onere di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione a chi li impiega per suo conto. Il decreto rafforza questo profilo sul versante della sicurezza: l’art. 42, comma 3, prevede che i datori di lavoro assicurino adeguata informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di IA.


Cosa puoi fare ora


Anticipa l’obbligo formativo invece di subirlo. I tre profili richiesti dall’art. 47 — tecnico, giuridico e deontologico — sono già oggi il contenuto di un percorso strutturato per la categoria: la Masterclass Intelligenza Artificiale per Geometri di Agefis si articola in quattro sessioni, una a settimana, su basi dell’IA per professionisti tecnici, deontologia, prompt engineering operativo e GDPR, DPA e responsabilità.


Scarica l'estratto del testo del decreto. Gli articoli da consultare per primi sono il 47 sulla formazione professionale, il 43 comma 2 sui soggetti che possono erogarla e il 49 sull’equo compenso: scarica l’estratto del D.Lgs. 179/2026 dalla Gazzetta Ufficiale n. 234 dell’8 ottobre 2026 in formato PDF.




Questo contenuto è stato elaborato con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale. Ogni articolo viene revisionato, verificato e approvato dal team editoriale di Agefis prima della pubblicazione


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