IVA agevolata prima casa al 4%: guida tecnica per professionisti su applicazione, requisiti e documentazione
- Agefis
- 2 giorni fa
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Quando e come applicare correttamente l’IVA al 4% nella costruzione o ampliamento della prima casa? Questa guida operativa risponde alle esigenze di tecnici, imprese e consulenti fiscali che si occupano di edilizia abitativa privata. Dalla normativa alle dichiarazioni da raccogliere, dalle condizioni per l'acquisto dei beni finiti fino alla gestione delle pertinenze, tutto quello che serve sapere per gestire correttamente l’agevolazione IVA nei cantieri residenziali non di lusso.
Requisiti per l’applicazione dell’IVA al 4%: quadro normativo aggiornato
L’IVA agevolata si applica solo in presenza di precisi requisiti soggettivi e oggettivi. La base normativa è contenuta nei punti 21), 24) e 39) della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972.
Requisiti soggettivi del committente
Affinché l’intervento acceda all’IVA agevolata, il beneficiario deve:
Non possedere altri immobili abitativi nel comune di costruzione (tranne quote ereditarie o donazioni in altri comuni);
Non aver già usufruito delle agevolazioni "prima casa" su altri immobili nel territorio nazionale;
Trasferire la residenza nel comune entro 18 mesi dalla data di consegna dell’immobile, se non già residente (salvo svolgimento di attività lavorativa nel comune).
Il tecnico incaricato deve sempre verificare con il committente la sussistenza di questi requisiti prima della sottoscrizione del contratto d’appalto o dell’emissione della fattura.
Requisiti oggettivi dell’immobile
L’immobile deve:
Essere non di lusso (categorie catastali escluse: A/1, A/8, A/9);
Essere oggetto di nuova costruzione, ampliamento o realizzazione di pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6, C/7).
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Applicazione pratica: come ottenere l’IVA al 4% nei cantieri residenziali
Per applicare correttamente l’Iva agevolata prima casa, è essenziale acquisire e verificare la documentazione richiesta in fase di contratto. L’applicazione dell’IVA agevolata richiede specifica documentazione e la sua corretta gestione è responsabilità del committente, ma il professionista tecnico ha un ruolo chiave nel controllo e nella raccolta.
Documenti da raccogliere o predisporre
Autocertificazione del committente sul possesso dei requisiti “prima casa” (da allegare al contratto);
Impegno al trasferimento di residenza se non ancora residente nel comune;
In caso di acquisti diretti, dichiarazione scritta della destinazione del bene alla costruzione della prima casa.
In caso di coniugi in comunione dei beni, la dichiarazione deve essere rilasciata da entrambi.
Tempistiche di riferimento
L’agevolazione si applica se i requisiti sono presenti al momento della consegna dell’immobile, anche se non presenti al momento dell’appalto (Circolare AE 1/1994);
Per chi possiede già una prima casa, la rivendita deve avvenire entro 24 mesi (dal termine dei lavori), come da Legge di Bilancio 2025.
Quali interventi e beni rientrano nell’IVA al 4%: focus tecnico-operativo
Non tutti i lavori e materiali accedono all’IVA ridotta. La distinzione è essenziale per la corretta fatturazione e per evitare rilievi fiscali.
Lavori coperti dall’IVA agevolata
Costruzione ex novo della prima casa;
Ampliamenti volumetrici (solo la parte nuova);
Realizzazione di pertinenze, una per ciascuna categoria tra C/2, C/6 e C/7.
Attenzione agli interventi misti: nei lavori che combinano ampliamento e ristrutturazione, solo l’ampliamento gode dell’aliquota ridotta. La ristrutturazione resta al 10%.
Acquisti diretti di beni finiti
L’IVA al 4% si applica anche in caso di acquisto diretto di beni finiti (non materie prime), se effettuato durante la costruzione. Rientrano:
Porte, infissi, finestre;
Caldaie, termosifoni;
Sanitari, impianti elettrici, idraulici, a gas.
Sono esclusi: cemento, acciaio, mattoni, tegole, laterizi, isolanti grezzi.
Responsabilità e controlli: cosa accade in caso di errori o variazioni
La responsabilità sull’applicazione errata dell’aliquota IVA è del committente, ma è cruciale che tecnici e imprese conservino tutta la documentazione acquisita.
Errori, omissioni e dichiarazioni false
Se non viene presentata la dichiarazione, l’IVA al 4% non si può applicare, anche se i requisiti oggettivi sussistono.
Se la dichiarazione è falsa, il committente è responsabile del versamento dell’IVA ordinaria e delle sanzioni.
In caso di perdita dei requisiti (es. mancato trasferimento residenza), vale lo stesso principio.
Il tecnico può consigliare di integrare la pratica con note di credito e rettifiche, ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/1972, se i requisiti vengono acquisiti solo dopo l’appalto ma prima della consegna.
FAQ – Domande frequenti su IVA agevolata 4% prima casa
L’IVA al 4% si applica anche se il committente acquista infissi e sanitari direttamente?
Sì, ma solo se si tratta di beni finiti acquistati durante la costruzione e destinati alla prima casa. Serve dichiarazione firmata dal committente.
È sufficiente la dichiarazione di un solo coniuge in comunione legale?
No. Devono firmare entrambi i coniugi per l’applicazione dell’IVA al 4% sull’intero importo.
Si può applicare l’agevolazione su un intervento misto (ampliamento + ristrutturazione)?
Solo la parte di ampliamento è soggetta all’IVA al 4%. Il resto (ristrutturazione) va al 10%.
Si perde l’agevolazione se il committente non si trasferisce entro 18 mesi?
Sì. In quel caso, l’Agenzia delle Entrate può richiedere il conguaglio dell’IVA ordinaria, oltre a interessi e sanzioni.
Quante pertinenze possono essere realizzate con l’IVA al 4%?
Una per categoria catastale (C/2, C/6, C/7). Le ulteriori saranno soggette all’IVA ordinaria (10%).