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Regime Forfettario 2026: come verificare requisiti e cause ostative a fine 2025

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    Agefis
  • 19 ore fa
  • Tempo di lettura: 4 min
scrivania con pc e fogli

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, molti professionisti in regime forfettario devono affrontare la verifica della permanenza dei requisiti per continuare a usufruire del regime agevolato anche nel 2026. In questo articolo esaminiamo in dettaglio quali sono i controlli da fare entro il 31 dicembre 2025, come valutare ricavi, spese, partecipazioni societarie e rapporti di lavoro.



Qual è la soglia di ricavi per restare nel regime forfettario nel 2026?


Per mantenere il regime forfettario nel 2026, il contribuente non deve superare la soglia di 85.000 euro di ricavi o compensi percepiti nel 2025. La verifica segue il principio di cassa, ovvero conta il momento dell’incasso effettivo e non quello della fatturazione.


Come calcolare correttamente i compensi percepiti


Il calcolo si basa esclusivamente sugli incassi realizzati nel 2025. Attenzione al ragguaglio ad anno: per chi ha iniziato l’attività in corso d’anno, i compensi devono essere proporzionati su base annua.

Esempio: un'attività avviata il 1° ottobre con 28.000 euro di compensi percepiti sarà esclusa dal regime se, ragguagliando i ricavi, il risultato supera 85.000 euro (28.000 x 12 / 3 = 112.000 euro).


Quali compensi non rilevano ai fini della soglia?


Non tutti i compensi incassati concorrono alla soglia. Ad esempio, indennità di maternità e altre prestazioni assistenziali sono escluse dalla verifica. Una gestione precisa degli incassi e delle esclusioni è fondamentale: il nostro servizio contabile specializzato ti aiuta a evitare sorprese con calcoli automatici e supporto dedicato.



Quali spese possono far perdere il regime forfettario?


Le spese per lavoro dipendente e lavoro accessorio non devono superare i 20.000 euro all’anno, sempre secondo il principio di cassa. Il superamento anche di un solo euro comporta la decadenza dal regime a partire dal 2026.



Quali partecipazioni societarie sono incompatibili con il regime forfettario?


La presenza di partecipazioni in società può rappresentare una causa ostativa se non viene rimossa entro il 31 dicembre 2025. Le regole variano a seconda del tipo di società e dell’attività esercitata.


Partecipazioni in società di persone


Essere soci di società di persone (snc, sas) comporta automaticamente l’incompatibilità con il regime forfettario. È possibile evitare la fuoriuscita solo dismettendo la partecipazione entro fine anno.


Partecipazioni in società semplici


Le partecipazioni in società semplici non sono ostative se tali società non producono reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Esempio: una società semplice che produce esclusivamente reddito agrario non è ostativa.


Partecipazioni in Srl: quando sono ostative?


Le Srl sono ostative solo se sussistono entrambe queste condizioni:

  1. Partecipazione di controllo diretto o indiretto.

  2. Attività esercitata dalla Srl direttamente riconducibile a quella svolta dal contribuente in regime forfettario (cioè appartenente alla stessa sezione Ateco).


Quando la riconducibilità è esclusa


Anche se le due condizioni sono presenti, la causa ostativa può essere esclusa se:

  • il forfettario non fornisce beni o servizi alla Srl;

  • la Srl non deduce fiscalmente i costi relativi ai rapporti con il forfettario (come chiarito dalla Circolare 9/E/2019).



Reddito da lavoro dipendente: quando diventa ostativo?


Il regime forfettario è incompatibile con un reddito da lavoro dipendente o assimilato (inclusi assegni pensionistici) superiore a:

  • 30.000 euro, soglia ordinaria;

  • 35.000 euro per il solo anno 2025 (novità introdotta dalla Legge di Bilancio).


Quando non si applica la verifica


La verifica non si applica se:

  • il rapporto di lavoro dipendente è cessato durante il 2025;

  • non è stato avviato un nuovo rapporto di lavoro;

  • non è stato percepito un reddito da pensione nel corso dell’anno.


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Lavorare con (ex) datore di lavoro può far perdere il regime forfettario?


Sì. Se l’attività svolta nel 2025 è prevalentemente rivolta a un datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni, si incorre in una causa ostativa. La soglia per determinare la prevalenza è il 50% dei compensi percepiti.


Anche i clienti riconducibili al datore sono ostativi?


Sì. L’attività prevalente verso clienti direttamente o indirettamente riconducibili al datore di lavoro (attuale o degli ultimi due anni) fa decadere dal regime. L’unica eccezione riguarda chi ha iniziato una nuova attività dopo un periodo di pratica professionale obbligatoria.



Checklist dei controlli da fare entro il 31 dicembre 2025

Requisito / Verifica

Limite

Note

Ricavi/compensi percepiti

≤ 85.000 €

Su base cassa, ragguagliati ad anno

Spese per lavoro dipendente/accessorio

≤ 20.000 €

Su base cassa

Partecipazioni in società di persone

Nessuna consentita

Dismettere entro il 31/12/2025

Partecipazioni in Srl con controllo e attività simile

Ostative

Salvo assenza cessioni/prestazioni o costi non dedotti

Reddito da lavoro dipendente o pensione

≤ 35.000 € (per il 2025)

Non si applica se rapporto cessato e non rimpiazzato

Lavoro prevalente per ex datore o soggetti connessi

≤ 50% dei compensi percepiti

Ammessa eccezione per post-tirocinio


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FAQ: Domande frequenti sul regime forfettario 2026


Qual è la soglia dei ricavi per il regime forfettario 2026?

85.000 euro, calcolati su base cassa. Se l’attività è stata avviata in corso d’anno, si applica il ragguaglio ad anno.


È possibile mantenere il regime forfettario con una partecipazione in Srl?

Solo se non c’è controllo o non c’è riconducibilità diretta dell’attività. In caso contrario, serve verificare l’assenza di rapporti economici deducibili tra le parti.


Il reddito da pensione influisce sulla permanenza nel regime?

Sì. Il reddito da pensione è considerato assimilato a lavoro dipendente. Non deve superare i 35.000 euro nel 2025.


Posso lavorare con un ex datore di lavoro ed essere forfettario?

Solo se meno del 50% del fatturato proviene da quell’ex datore o da soggetti a lui riconducibili. È ammessa eccezione per chi ha terminato un tirocinio obbligatorio.

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