
Nell’ambito del Dl superbonus (Dl 39/2024), appare rilevante la stretta sui crediti da SuperAce, sia per ciò che concerne la responsabilità del cessionario sia per l’evidente limitazione delle ulteriori cessioni a una sola
La stretta operata dal Governo ha riguardato non solo i bonus edilizi, ma anche i crediti da SuperAce, per i quali è stato registrato un utilizzo anomalo che ha incrementato il livello di attenzione. Ricordiamo che l’Ace ordinaria ha sempre visto la sola possibilità di trasformazione delle sue eccedenze in crediti Irap, da utilizzare per i versamenti a saldo o in acconto del tributo regionale, in misura pari a un quinto del credito per ciascun anno d’imposta. Invece la SuperAce, prevista con l’aliquota speciale del 15% per il solo 2021, consentiva l’utilizzo diretto in dichiarazione oppure la fruizione di un credito d’imposta. Quest’ultimo, in base all’articolo 19, comma 6, del Dl 73/2021, poteva essere, alternativamente:
Utilizzato in compensazione
Chiesto a rimborso
Ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito stesso ad altri soggetti, essendo usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente
La norma stabiliva poi un principio importante in tema di responsabilità, in quanto i soggetti cessionari rispondevano solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Quindi, in sostanza, c’era una netta limitazione di responsabilità in capo al cessionario su quella che era la bontà del credito, che si configurava come una problematica del cedente.
Ricordiamo che l’Ace è stata abrogata dal 1° gennaio scorso, quindi vediamo che cosa cambia con l’inasprimento attuale.
L’articolo 5 del Dl 39/2024 interviene, in primis, sul comma 6 dell’articolo 19, togliendo la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Quindi, da questo punto di vista, si interrompe in sostanza la possibilità di cederlo.
Ma l’altro forte inasprimento è dato dall’inserimento di un periodo successivo al quarto nel quale si prevede:
L’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del Dlgs 472/1997 sul concorso di persone, per cui in caso di obbligazione solidale questa colpisce più individui anche se la sanzione è unica e il pagamento da parte di uno libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso
Per il recupero del credito e dei relativi interessi è stabilita espressamente la responsabilità in solido dei soggetti cessionari per le cessioni alle quali si riferisce il terzo periodo del comma 6 si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis del Dl 34/2020, per cui l’agenzia delle Entrate, come avviene per i bonus fiscali, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
Infine, il comma 2 del nuovo articolo 5 del Dl 39/2024 stabilisce che i crediti che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono stati precedentemente oggetto di cessione in base all’articolo 19, comma 6, terzo periodo, del Dl 72/2021, possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.
In sintesi, la stretta, per via evidentemente delle frodi e del pericolo che grava sulle casse dello Stato, cambia le regole del gioco per la cessione dei crediti da SuperAce. Infatti, entra in gioco la responsabilità del cessionario che prima era del tutto limitata e si consente solo un’ulteriore cessione.
Fonte: IlSole24Ore