Bonus barriere architettoniche 75%: quando conviene sostituire il Superbonus e come fare
- Agefis
- 1 giorno fa
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Si può cambiare detrazione fiscale in corso d’opera? La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Sì, è possibile modificare il bonus edilizio scelto anche se i lavori sono iniziati negli anni passati. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per le spese sostenute nell’anno in corso, è ammesso il passaggio da un’agevolazione all’altra.
Come chiarito nella guida ufficiale pubblicata nel 2024, i contribuenti possono optare per una detrazione diversa rispetto a quella inizialmente utilizzata, purché si tratti di spese nuove e interventi compatibili con i requisiti del bonus prescelto. Questo apre la possibilità di passare dal Superbonus al bonus barriere architettoniche 75%, soprattutto per interventi specifici sull’accessibilità.
Perché il bonus 75% è ora più conveniente del Superbonus
Il vantaggio principale sta nell’aliquota più elevata e nella gestione semplificata. Il Superbonus ha subito una riduzione progressiva dell’incentivo, mentre il bonus barriere architettoniche mantiene il 75% senza requisiti “trainanti”.
Dal 110% iniziale, il Superbonus è sceso prima al 90%, poi al 70% e infine al 65% nell’attuale configurazione. Di conseguenza, molti interventi secondari – come l’eliminazione di barriere architettoniche – non risultano più fiscalmente vantaggiosi se inclusi come “trainati” in pratiche Superbonus.
Il bonus 75% si applica invece in modo autonomo, con aliquota superiore, minori vincoli tecnici e tempi di attuazione più rapidi.
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Come avviene il passaggio tra bonus: limiti, modalità e documentazione necessaria
Il passaggio è attuabile direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, scegliendo la nuova detrazione per le sole spese sostenute nell’anno corrente. Attenzione però a limiti e condizioni.
Quali spese possono essere riclassificate
Solo le spese non ancora detratte, sostenute a partire dal 1° gennaio. Le quote già portate in detrazione con altri bonus rimangono tali.
Confronto tra le due agevolazioni
Bonus | Aliquota | Limite massimo di spesa | Note |
Superbonus | 65% | 96.000 € (trainati compresi) | Richiede trainanti |
Bonus barriere 75% | 75% | 50.000 € per unifamiliari, variabile per condomini | Intervento autonomo |
Procedura operativa
Scegliere l’agevolazione da applicare alle spese dell’anno
Verificare che l’intervento rientri tra quelli agevolabili
Acquisire asseverazione tecnica (DM 236/1989)
Inserire i dati corretti in dichiarazione dei redditi o cessione/sconto
Bonus barriere architettoniche: requisiti tecnici e spese detraibili
L’agevolazione copre il 75% delle spese sostenute per lavori che migliorano l’accessibilità, a patto che rispettino i requisiti tecnici previsti dal DM 236/1989. La detrazione si ripartisce in cinque rate annuali.
Sono ammessi:
Ascensori e servoscala
Rampe, piattaforme elevatrici
Adeguamento di ingressi e scale
Modifiche finalizzate alla fruibilità da parte di persone con disabilità
I tetti massimi di spesa:
50.000 € per unità indipendenti e case unifamiliari
40.000 € per ciascuna unità (edifici fino a 8)
30.000 € per ciascuna unità (edifici oltre 8)
Documentazione obbligatoria:
Asseverazione di conformità al DM 236/1989
Fatture, bonifici parlanti, CILA o SCIA (se prevista)
Eventuale attestazione della spesa agevolabile in caso di bonus “misto"
FAQ – Le domande più comuni sul passaggio tra bonus edilizi
È obbligatorio rifare la CILA se cambio bonus?
No. Il passaggio riguarda solo l’aspetto fiscale, non quello urbanistico o edilizio.
Serve interrompere i lavori per cambiare agevolazione?
Assolutamente no. Il cambio di bonus si applica alle spese future, senza modificare il cronoprogramma esecutivo.
Posso applicare il bonus 75% a un condominio?
Sì, con tetti di spesa calcolati per unità immobiliare. L’intervento deve riguardare parti comuni (es. ascensore, scale, ingresso).
È cumulabile con altri bonus?
Non per la stessa spesa. Ma si può usare in combinazione, su lavori diversi, con altre agevolazioni (es. Ecobonus, Sismabonus, ristrutturazione 50%).
Cosa succede se supero il limite di spesa?
La parte eccedente non è detraibile. In fase di progettazione, è importante suddividere correttamente le voci di costo.