Bonus barriere architettoniche 75%: quando conviene sostituire il Superbonus e come fare
- Agefis

- 20 giu
- Tempo di lettura: 3 min

Si può cambiare detrazione fiscale in corso d’opera? La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Sì, è possibile modificare il bonus edilizio scelto anche se i lavori sono iniziati negli anni passati. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per le spese sostenute nell’anno in corso, è ammesso il passaggio da un’agevolazione all’altra.
Come chiarito nella guida ufficiale pubblicata nel 2024, i contribuenti possono optare per una detrazione diversa rispetto a quella inizialmente utilizzata, purché si tratti di spese nuove e interventi compatibili con i requisiti del bonus prescelto. Questo apre la possibilità di passare dal Superbonus al bonus barriere architettoniche 75%, soprattutto per interventi specifici sull’accessibilità.
Perché il bonus 75% è ora più conveniente del Superbonus
Il vantaggio principale sta nell’aliquota più elevata e nella gestione semplificata. Il Superbonus ha subito una riduzione progressiva dell’incentivo, mentre il bonus barriere architettoniche mantiene il 75% senza requisiti “trainanti”.
Dal 110% iniziale, il Superbonus è sceso prima al 90%, poi al 70% e infine al 65% nell’attuale configurazione. Di conseguenza, molti interventi secondari – come l’eliminazione di barriere architettoniche – non risultano più fiscalmente vantaggiosi se inclusi come “trainati” in pratiche Superbonus.
Il bonus 75% si applica invece in modo autonomo, con aliquota superiore, minori vincoli tecnici e tempi di attuazione più rapidi.
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Come avviene il passaggio tra bonus: limiti, modalità e documentazione necessaria
Il passaggio è attuabile direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, scegliendo la nuova detrazione per le sole spese sostenute nell’anno corrente. Attenzione però a limiti e condizioni.
Quali spese possono essere riclassificate
Solo le spese non ancora detratte, sostenute a partire dal 1° gennaio. Le quote già portate in detrazione con altri bonus rimangono tali.
Confronto tra le due agevolazioni
Procedura operativa
Scegliere l’agevolazione da applicare alle spese dell’anno
Verificare che l’intervento rientri tra quelli agevolabili
Acquisire asseverazione tecnica (DM 236/1989)
Inserire i dati corretti in dichiarazione dei redditi o cessione/sconto
Bonus barriere architettoniche: requisiti tecnici e spese detraibili
L’agevolazione copre il 75% delle spese sostenute per lavori che migliorano l’accessibilità, a patto che rispettino i requisiti tecnici previsti dal DM 236/1989. La detrazione si ripartisce in cinque rate annuali.
Sono ammessi:
Ascensori e servoscala
Rampe, piattaforme elevatrici
Adeguamento di ingressi e scale
Modifiche finalizzate alla fruibilità da parte di persone con disabilità
I tetti massimi di spesa:
50.000 € per unità indipendenti e case unifamiliari
40.000 € per ciascuna unità (edifici fino a 8)
30.000 € per ciascuna unità (edifici oltre 8)
Documentazione obbligatoria:
Asseverazione di conformità al DM 236/1989
Fatture, bonifici parlanti, CILA o SCIA (se prevista)
Eventuale attestazione della spesa agevolabile in caso di bonus “misto"
FAQ – Le domande più comuni sul passaggio tra bonus edilizi
È obbligatorio rifare la CILA se cambio bonus?
No. Il passaggio riguarda solo l’aspetto fiscale, non quello urbanistico o edilizio.
Serve interrompere i lavori per cambiare agevolazione?
Assolutamente no. Il cambio di bonus si applica alle spese future, senza modificare il cronoprogramma esecutivo.
Posso applicare il bonus 75% a un condominio?
Sì, con tetti di spesa calcolati per unità immobiliare. L’intervento deve riguardare parti comuni (es. ascensore, scale, ingresso).
È cumulabile con altri bonus?
Non per la stessa spesa. Ma si può usare in combinazione, su lavori diversi, con altre agevolazioni (es. Ecobonus, Sismabonus, ristrutturazione 50%).
Cosa succede se supero il limite di spesa?
La parte eccedente non è detraibile. In fase di progettazione, è importante suddividere correttamente le voci di costo.



