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Gli acquisti di case nuove restano fuori dalla stretta sulle cessioni


Casa nuova e moderna illuminata


Il blocco previsto dal Governo non riguarda tutte le agevolazioni: sono esclusi il sismabonus acquisti e gli sconti sui garage


Il sismabonus acquisti è ancora cedibile direttamente o con sconto in fattura (entro il 31 dicembre 2024), se c’è un titolo abilitativo presentato prima del 17 febbraio 2023. La stretta sui bonus edilizi introdotta dal Dl 39/2024, in vigore dal 30 marzo, risparmia anche i bonus acquisti “case ristrutturate” di cui all’articolo 16-bis comma 3 del Tuir che alla medesima data avevano presentato allo sportello unico del Comune competente il relativo titolo che assiste i lavori. Ma non solo. La data del 17 febbraio 2023 rimane quale spartiacque per la cessione anche in presenza di ulteriori situazioni che non vengono inibite dalla nuova stretta..


Salvi i box auto

L’articolo 1 del Dl 39/2024 salva dalla stretta alcune agevolazioni. Sono quelle non citate dal comma 5, cioè il passaggio che disattiva le Cilas e gli altri titoli dormienti, spiegando che, perché restino operative, occorre che venga sostenuta una spesa, «documentata da fattura, per lavori già effettuati».

Quel comma, nel citare l’articolo 2 del Dl 11/2023 (quello sul divieto di cessioni), esclude una lettera nella quale sono citate varie: quelle per garage e posti auto, per il risanamento di immobili che poi vengono rivenduti e, soprattutto, quelle dell’articolo 16, comma 1-septies del Dl 63/2013, che disciplina il sismabonus acquisti.


Il sismabonus acquisti

Si tratta dello sconto fiscale, valido nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, in base al quale gli immobili demoliti e ricostruiti da imprese di costruzioni, e poi rivenduti, danno diritto a un bonus del 75% o dell’85%, a seconda del livello di miglioramento sismico raggiunto, per chi compra le unità. Questo sconto non è toccato dalla stretta sulle cessioni.

Ma occorre rispettare i requisiti fissati dal Dl 11/2023. Quindi, entro il 16 febbraio 2023 deve essere stata presentata la richiesta di titolo abilitativo sulla cui base effettuare i lavori. Così ci sarà tempo sino a fine 2024 per il rogito di vendita degli immobili e ottenere gli sconti. Di solito, in tali operazioni il bonus è ceduto all’impresa e scontato dal prezzo di acquisto dell’immobile.


Gli altri casi

Restano, poi, cedibili (si veda a pagina 3) anche le spese 2024 per interventi legati a bonus edilizi in genere, che riguardano lavori con titoli edilizi presentati prima del 17 febbraio 2023, con l’unica esimente di aver sostenuto almeno una spesa documentata da fattura per opere effettuate entro il 30 marzo 2024. In altre parole, rispetto alla condizione introdotta poco più di un anno fa dal Dl 11/2023, ora per poter cedere occorre anche documentare di aver già avviato e “iniziato a pagare” il cantiere.

Invariate pure le possibilità di cedere spese 2024 per interventi agevolati col superbonus o altri bonus edilizi effettuati da Iacp, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, Aps o Odv, per opere assistite da idoneo titolo edilizio presentato prima dell’entrata in vigore del Dl. In caso di interventi in edilizia libera riguardanti tali soggetti alla data del 30 marzo 2024, devono essere stati avviati i lavori o devono essere stati versati acconti a fronte di accordo vincolante. Salvi anche gli interventi su fabbricati danneggiati da eventi sismici: nelle aree di ricostruzione, il 110% resti accompagnato da sconto in fattura e cessione del credito, ma solo fino a quando la spesa per il bilancio pubblico toccherà i 400 milioni.

Sul bonus barriere 75% si può ancora effettuare la cessione per le spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del Dl. Le stesse disposizioni restano per le spese sostenute dopo tale data solo per i lavori per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto risulti presentata la richiesta del titolo.

Se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo, i lavori devono essere stati iniziati o deve essere già stato stipulato un accordo di fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori e versato un acconto.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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