Volumi tecnici e paesaggio: quando vanno conteggiati ai fini dell’autorizzazione paesaggistica?
- Agefis

- 15 set
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I volumi tecnici sono rilevanti ai fini paesaggistici se emergono e sono visibili
Sì, i volumi tecnici vanno conteggiati ai fini paesaggistici se modificano la percezione visiva del paesaggio tutelato. Questo vale anche se non generano carico urbanistico. Lo ha confermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22611/2025.
La questione dei volumi tecnici è spesso oggetto di interpretazioni divergenti tra urbanistica e tutela paesaggistica. Se in ambito edilizio possono essere esclusi dal computo volumetrico, in ambito paesaggistico ciò non vale quando i volumi sono emergenti e visibili. La percezione estetica e l’impatto visivo diventano criteri determinanti per stabilirne la rilevanza.
Il principio ribadito dalla Cassazione
La Cassazione ha confermato che i volumi tecnici visibili incidono sull’ambiente e devono essere inclusi nel calcolo volumetrico per il paesaggio. Questo è il principio alla base della sentenza n. 22611/2025.
Nel caso giudicato, la volumetria accertata dell’opera (1.106,61 m³) includeva anche vani tecnici emergenti. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di revoca dell’ordine di ripristino, ritenendo corretto il computo effettuato, coerente con quanto stabilito in precedenza dalla Corte Costituzionale (sent. n. 56/2016).
L’impatto percettivo prevale sulla funzione tecnica
L’impatto paesaggistico si valuta in base alla percezione visiva dell’intervento, non alla sua destinazione funzionale. Anche un vano tecnico può alterare lo skyline e richiedere autorizzazione.
Il legislatore, con il DPR 31/2017, ha introdotto una soglia di 30 m³ per i volumi tecnici emergenti: entro questo limite è prevista l’autorizzazione semplificata, oltre si passa alla procedura ordinaria. Ciò conferma che l’emergenza dal profilo del terreno o della copertura è ciò che conta per valutare l’impatto paesaggistico.
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Che cosa sono i volumi tecnici e quando vanno considerati?
I volumi tecnici sono spazi edilizi destinati a contenere impianti o strutture funzionali all’edificio. Sono spesso esclusi dal calcolo urbanistico, ma se visibili devono essere considerati ai fini paesaggistici.
Tipologie e caratteristiche dei volumi tecnici
Rientrano tra i volumi tecnici:
Vani impianti (centrali termiche, vani ascensore)
Cavedi e condotti verticali
Torrette di aerazione e alloggiamenti tecnologici
Vani per attrezzature elettriche o idrauliche
Questi volumi non generano carico urbanistico e sono generalmente esclusi nei computi per densità edilizia, salvo diverso orientamento comunale. Tuttavia, la loro esclusione non è automatica in sede paesaggistica, dove ciò che conta è la modifica del profilo visivo dell’edificio.
Quando i volumi tecnici diventano rilevanti per il paesaggio
Sono rilevanti ai fini del vincolo paesaggistico quando:
Sporgono dal piano di campagna o dalla sagoma dell’edificio
Sono visibili dall’esterno
Modificano l’aspetto percepibile del bene tutelato
Un vano tecnico interrato o invisibile può non essere computato, ma se incide sulla percezione estetica dell’edificio o dell’ambiente, deve essere autorizzato.
Cosa dice la normativa: Codice del Paesaggio e DPR 31/2017
La normativa paesaggistica considera rilevanti anche i manufatti tecnici se hanno impatto visivo. Due riferimenti normativi fondamentali sono il D.lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio) e il DPR 31/2017.
Art. 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004)
L’articolo 181 distingue tra:
Contravvenzione (comma 1): qualunque abuso su beni vincolati
Delitto (comma 1-bis): quando si superano soglie volumetriche precise
Le soglie sono:
30% della volumetria originaria
750 m³ in caso di ampliamento
1.000 m³ per nuova costruzione
Se i volumi tecnici concorrono al superamento di queste soglie, non possono essere esclusi, anche se hanno funzione impiantistica.
DPR 31/2017: autorizzazione paesaggistica semplificata o ordinaria
Il DPR 31/2017 stabilisce:
Interventi esclusi dall’autorizzazione se privi di impatto (es. volume tecnico interrato)
Interventi sottoposti a procedura semplificata se il volume tecnico emergente è ≤ 30 m³
Interventi sottoposti a procedura ordinaria oltre tale soglia
Quindi, la soglia dei 30 m³ è decisiva, ma solo per i volumi visibili. Non basta la funzione tecnica per escludere l’obbligo autorizzativo.
Cosa ha deciso la Cassazione nel caso analizzato?
La Corte ha confermato l’inclusione dei volumi tecnici nel calcolo volumetrico per stabilire la sussistenza del reato paesaggistico. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Il contesto del ricorso
Il ricorrente ha sostenuto:
Che i volumi tecnici non dovessero essere inclusi
Che la misurazione dovesse partire dal piano di campagna
Che un piano ammezzato sotto altezza minima non fosse computabile
Che la copertura a falda non costituisse volume
La motivazione della Corte
La Cassazione ha respinto tutte le eccezioni, stabilendo che:
La rilevanza paesaggistica si basa sull’impatto percettivo, non sulla destinazione tecnica
Il calcolo volumetrico era corretto e conforme alla normativa vigente
L’intervento supera i 1.000 m³ e rientra nel delitto previsto dal comma 1-bis dell’art. 181
FAQ – Domande frequenti su volumi tecnici e paesaggio
I volumi tecnici sono sempre esclusi dal calcolo volumetrico?
No, solo in ambito urbanistico. In sede paesaggistica vanno computati se visibili e impattanti.
Serve autorizzazione paesaggistica per un vano tecnico?
Sì, se emerge e incide sul paesaggio. Semplificata fino a 30 m³, ordinaria oltre.
Quando un intervento diventa delitto ai sensi del Codice del Paesaggio?
Quando supera soglie volumetriche specifiche: > 1.000 m³ in caso di nuova costruzione.
La funzione impiantistica esclude l’impatto paesaggistico?
No. Anche se il volume ha funzione tecnica, conta la visibilità esterna e l’incidenza sul contesto.
Come si valuta se un volume tecnico è visibile?
Serve una valutazione tecnica e percettiva, anche tramite documentazione grafica, sezioni e rendering.



