Affitti brevi 2025: obblighi tecnici, adempimenti e sanzioni per i professionisti
- Agefis
- 28 mag
- Tempo di lettura: 3 min

Dal 1° gennaio 2025 chi gestisce locazioni turistiche o affitti brevi è tenuto a garantire la conformità normativa in materia di sicurezza impiantistica e dotazioni antincendio. Obbligatorio anche il Codice Identificativo Nazionale (CIN), pena sanzioni fino a 6.000 euro.
Cosa cambia dal 2025 per affitti brevi e locazioni turistiche?
La Legge 191/2023 introduce obblighi chiari in materia di sicurezza e tracciabilità per tutti gli immobili locati a uso turistico o con contratti brevi. Si applica anche ai soggetti non imprenditoriali.
I principali adempimenti sono:
CIN (Codice Identificativo Nazionale) obbligatorio per ogni unità abitativa;
Dichiarazione di conformità degli impianti tecnici (elettrici, termici, gas);
Installazione di estintori UNI 9994-1 e rilevatori gas/CO funzionanti;
Sanzioni amministrative da 600 a 6.000 euro per mancata conformità
Nota per i tecnici: l’assenza di obblighi pregressi per affitti turistici non esime oggi dalla responsabilità di conformità documentale. Ogni unità va trattata come impianto a rischio basso ma non trascurabile.
Come richiedere il CIN: procedura e documentazione tecnica
Il Codice Identificativo Nazionale è un requisito strutturale per l’esercizio legittimo dell’attività locativa breve o turistica. Si ottiene esclusivamente via telematica.
Dati necessari per la richiesta:
Codice catastale completo dell’unità;
Dichiarazione sostitutiva con autocertificazione impiantistica (art. 13-ter, DL 145/2023);
Eventuali atti integrativi per porzioni di immobili (subalterni distinti o interni indipendenti).
Il portale del Ministero del Turismo è integrato con la Banca Dati delle Strutture Ricettive. L’assegnazione del CIN è per unità, non per soggetto.
Il CIN è obbligatorio per ogni annuncio pubblicato online e offline. Nessuna tolleranza oltre il 1° gennaio 2025.
Sicurezza e impianti: quali dotazioni sono obbligatorie?
Ogni unità deve essere conforme agli standard minimi di sicurezza, indipendentemente dalla forma di gestione (imprenditoriale o privata). I professionisti tecnici sono chiamati a verificare e certificare la rispondenza.
Requisiti specifici:
Estintori portatili a norma UNI 9994-1, collocati secondo DM 3/9/2021;
Rilevatori di gas e monossido di carbonio, installati e funzionanti;
Documentazione tecnica dell’impianto elettrico e termico, a norma DM 37/2008.
Criteri di dimensionamento estintori:
Minimo 1 estintore ogni 200 m²;
Obbligatorio 1 per ogni piano;
Posizionamento nei percorsi d’esodo e aree ad alto rischio (cucine, vani tecnici).
Avviso operativo: per gli immobili distribuiti su più livelli, il vincolo di estintore per piano si applica anche se la metratura è complessivamente inferiore ai 200 m².
Obblighi impiantistici: cosa devono sapere i professionisti
La normativa non richiede solo dotazioni antincendio, ma impone la conformità degli impianti ai sensi del DM 37/08 e l’allegazione di tale dichiarazione nella procedura per il CIN.
Impianti coinvolti:
Impianto elettrico (Art. 7, comma 1, lett. a);
Riscaldamento/raffrescamento (lett. c);
Impianti a gas (lett. e).
Nota tecnica: la conformità può essere dimostrata tramite dichiarazione di rispondenza se l’impianto è preesistente, installato prima del 2008 e privo di documentazione originaria.
FAQ per professionisti del settore tecnico e fiscale
Serve il CIN anche per una sola stanza in affitto?
Sì, anche per porzioni di unità, purché oggetto di locazione breve o turistica.
Chi redige la dichiarazione di conformità?
Un tecnico abilitato ai sensi del DM 37/2008. Non è accettata autocertificazione generica.
Gli immobili in condominio rientrano negli obblighi?
Sì. Non vi è distinzione tra immobili in condominio o indipendenti: valgono i requisiti per ogni singola unità locata.
Che differenza c’è tra struttura ricettiva e locazione turistica?
Le strutture ricettive con oltre 25 posti letto seguono la disciplina antincendio dei VV.F. (D.M. 9 aprile 1994); le locazioni turistiche seguono la Legge 191/2023.
È obbligatorio indicare il CIN anche su volantini cartacei?
Sì. L’obbligo si estende a tutte le forme di pubblicità, anche offline.